Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15842 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17983-2016 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA TASSO 91-B,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TUNDO, che lo rappresenta e

difende, domicilio in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

e contro

GEFIL GESTIONE FISCALITA’ LOCALE SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 727/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 01/02/2016; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott.

MILENA BALSAMO.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. L.C. impugnava sia l’ingiunzione di pagamento che l’avviso di pagamento emessi dalla società Ge.FI.L. spa, ente affidatario del servizio di riscossione coattiva dei contribuenti per conto del Consorzio Generale di bonifica Inferiore del (OMISSIS), avente ad oggetto oneri consortili per l’anno 2011, sostenendo che il prodromico avviso non era stato a lei notificato, chiedendone l’annullamento perchè carente sotto il profilo motivazionale, nonchè per la carenza dei presupposti di applicazione degli oneri consortili.

La C.T.P. di Caserta accoglieva il ricorso con sentenza appellata dal Consorzio di bonifica il quale ribadiva la sussistenza di un piano di classifica approvato e pubblicato mai contestato da parte del contribuente e l’irrilevanza della specifica utilitas per il fondo.

La CTR della Campania accoglieva il gravame sul rilievo che il beneficio è presunto in ragione dell’approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, i quali non erano stati specificamente contestati dalla contribuente. Quest’ultima propone ricorso e deposita memoria.

Il Consorzio resiste con controricorso.

La Società è rimasta intimata.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p.2. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della produzione nel presente giudizio della copia dell’ingiunzione di pagamento opposta, allegata alla memorie difensive depositate il 9 dicembre 2020. A tal riguardo, l’art. 366 c.p.c., in tema di contenuto del ricorso, richiede, al n. 6), “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”: documenti, questi, che, ai sensi del successivo art. 369, devono essere depositati unitamente al ricorso a pena di improcedibilità (Cass. n. 25393/2019).

Un’efficace interpretazione delle modalità pratiche di assolvimento degli oneri appena illustrati, peraltro, è stata offerta dalla pronuncia delle sez. un. 7161/2010. Nel giudizio di legittimità, difatti, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo (Cass. n. 9685/2020; n. 10967/2013).

p.3.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonchè degli artt. 101 e 330 c.p.c.,; l’inesistenza della notificazione del ricorso in appello ex art. 360 c.p.c., n. 4; per avere il decidente pronunciato la sentenza senza rilevare che l’atto di appello non era stato notificato alla contribuente, atteso che l’avviso di ricevimento non reca la firma del destinatario nè la data di ricezione nè l’attestazione del rifiuto di sottoscrizione, ritenendo applicabile alla raccomandata ordinaria le disposizioni di cui al D.P.R. n. 655 del 1982 e il D.M. 9 aprile 2001, alla stregua dei quali l’agente postale che consegna un atto fa firmare l’avviso di ricevimento dal destinatario oppure attesta l’avvenuta consegna se il destinatario è impossibilitato a sottoscrivere.

p..4. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 7 statuto del contribuente nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il giudicante omesso di rilevare il difetto di motivazione dell’atto impugnato, sostenendo che ” la cartella esattoriale faceva riferimento ad un piano di classifica”, mentre, al contrario si trattava di una ingiunzione di pagamento priva di riferimenti a detto piano, ma solo ai dati catastali degli immobili di sua proprietà; circostanze queste eccepite in primo grado(trascrizione dei motivi di ricorso a pagina 7 del ricorso per cassazione) e non accolte dai primi giudici, che la contribuente non ha potuto fare oggetto di appello incidentale, in mancanza della notifica dell’atto di gravame.

p..5. Con il terzo mezzo, si lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 23 del 1985, artt. 22 e 6, nonchè del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, dell’art. 860 c.c. e dell’art. 2897 c.c., relativamente al riparto dell’onere probatorio ex art. 380 c.p.c., n. 3; per avere la CTR della Campania onerato il contribuente della prova della insussistenza del beneficio fondiario, assumendo che in assenza di un piano generale di bonifica, difetta il presupposto di legittimità del piano di classifica.

p.6. La prima censura è inammissibile, in quanto non documentata in ossequio al principio di specificità del ricorso.

Nella fattispecie, la ricorrente lamenta che manca la sottoscrizione del destinatario nell’avviso di ricevimento, sebbene sia sbarrata la relativa casella, così come non risulterebbe indicato il rifiuto ovvero l’assenza del ricevente, omettendo di trascrivere l’avviso di ricevimento ovvero indicare specificamente il luogo di produzione dell’atto. Il Consorzio ha invece trascritto nel controricorso il solo frontespizio dell’avviso dove si legge la seguente dicitura ” mod. 26, (OMISSIS) con la data del (OMISSIS) ed una sigla sul nome della contribuente”.

Ebbene, è incontroverso che la notifica di cui trattasi è stata eseguita dal Consorzio direttamente, a mezzo posta, con raccomandata “ordinaria”, rispetto alla quale è ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018; n. 10131/2020, in motiv.).

Ebbene, nell’ipotesi in cui sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. n. 5478/2018; 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016).

In particolare, qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica ovvero, come in questo caso, un avviso di ricevimento – il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata o dell’avviso stessi (Cass. 29 agosto 2005, n. 17424; Cass.2017 n. 5185).

La mancanza di trascrizione e della specifica indicazione del luogo di produzione rende la censura inammissibile.

Peraltro, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).

Sennonchè, nel caso di specie, non risulta trascritto nè prodotto l’avviso di ricevimento bensì solo il frontespizio, benchè solo l’avviso recherebbe – secondo l’assunto del ricorrente – le annotazioni di immissione dell’avviso in cassetta e del deposito della raccomandata presso l’Ufficio postale, non potendosi considerare a dette formalità equipollenti la dicitura apposta sul frontespizio “mod. 26, (OMISSIS)”.

Tuttavia, non può neppure ritenersi che si tratti di apposizione della relata sul frontespizio del documento, la quale costituirebbe una mera irregolarità della notificazione dell’atto che, in quanto opposto, avrebbe raggiunto il suo scopo (Cass. n. 23175/2016; n. 19145 del 2016; n. 6749 del 2007), atteso che la dicitura come sopra riportata non esplica i medesimi effetti dell’avviso di ricevimento.

Secondo l’arresto delle S.U. n. 13452/2017 (seguita da Cass. n. 19599 del 24/07/2018) nel processo tributario, in tema di forma della notifica “diretta” a mezzo posta, la giurisprudenza costituzionale e quella di questa Corte hanno evidenziato che, se è vero che il deposito dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato non entra nel procedimento di notifica “diretta”, perchè dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, comma 1, viene soltanto disposto il deposito dell’avviso della ricevuta di spedizione, l’avviso di ricevimento ridetto rileva però come prova indispensabile a stabilire il perfezionamento della notifica (Corte Cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n.:16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007). E tant’è che la sua mancanza dà luogo a nullità, seppur sanabile con la costituzione ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 29387 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9769 del 2008; le quali, nella sostanza, si rifanno allo schema logico messo a punto da Cass. sez. un. 627 del 2008).

p..7. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

In ossequio al principio di specificità del ricorso, il ricorrente è tenuto a precisare i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere riferita, ai propri scritti difensivi correttamente individuati nel giudizio di merito. Questa Corte ha, infatti, precisato che: “In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui nè è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso” (Cass. n. 5478 del 2018; v. Cass. n. 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016; Cass. n. 23575 del 2015).

Nella fattispecie, in cui contrariamente ai quanto asserito dalla contribuente, la CTR ha affermato che i vantaggi fondiari erano presunti sulla base dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, versandosi in ipotesi di contestazione della motivazione dell’ingiunzione di pagamento, si doveva provvedere alla trascrizione integrale dell’atto o alla sua localizzazione nel giudizio di merito, pena l’inammissibilità delle doglianze (Cass. n. 5185 del 2017). Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.

p..8. Destituito di fondamento è il terzo mezzo.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel correlare alla mancanza di specifiche contestazioni del piano di classifica una presunzione di godimento dei benefici consortili quale presupposto dell’obbligo contributivo (Cass. 4671/2012 Rv. 621748, Cass. 13167/2014; Cass. 23220/2014; Cass. 24356/2016; Cass. 13130/2017).

Nel caso in esame, l’attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muove – ai sensi della citata normativa di riferimento, di natura sia statuale sia regionale – dalla previa approvazione di un ‘piano di classificà, individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l’elaborazione dei relativi indici di quantificazione. Orbene, su tale premessa, occorre richiamare quanto già stabilito da questa Corte di legittimità, secondo cui: – l’adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato,, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

Questa Corte (Cass. n. 20681/14; Cass. n. 21176/14; Cass. 17066/10) ha dunque osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto, a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

Orbene, nella specie, parte contribuente non ha, nè principalmente nè incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale. Essendosi infatti essa limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall’esecuzione delle opere di bonifica; e, segnatamente, che il canone in questione non era dovuto perchè relativo ad un’attività già rientrante in quella svolta dal Comune, preposto alla raccolta delle acque reflue ed alla gestione della rete fognaria comunale (si tratta dell’unica difesa riproposta in questa sede, mentre nel giudizio di merito gli elementi dedotti che avrebbero dovuto elidere i benefici consistevano anche nel livello altimetrico del fondo inferiore a quello delle opere di bonifica).

Dunque, a fronte del dato pacifico di causa costituito dall’inserimento del fondo del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata contestazione da parte di quest’ultimo del piano di classifica e di ripartizione approvato dall’autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l’onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223; Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass.: sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010).

p..9. Il ricorso va pertanto respinto, con aggravio di spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la contribuente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal Consorzio, che si liquidano in Euro 300,00 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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