Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15841 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5292-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VANDA PAGANETTI BIANCHI con studio in SONDRIO P.LE

BERTACCHI 80 giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In data 31.3.2004 D.M.A. risolveva anticipatamente il proprio rapporto di lavoro dipendente, percependo una somma a titolo di indennità supplementare per incentivo all’esodo, sulla quale veniva applicata l’aliquota Irpef nella misura piena, per difetto del requisito dell’età maggiore di anni 55 richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4 bis ai fini dell’applicazione della aliquota Irpef nella misura ridotta del 50%.

La Corte di giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 21.7.2005 emessa nel procedimento C-207/04,Vergani, stabiliva che l’art. 1 della direttiva del Consiglio 9.2.1976, 76/207 CEE, relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro, è ostativa alla norma nazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 17, comma 4 bis, che prevede un trattamento fiscale differenziato dell’indennità di incentivazione all’esodo basata sul sesso del lavoratore.

A seguito di tale pronuncia D.M.A., con istanza presentata il 10.6.2009, richiedeva il rimborso del 50% della ritenuta Irpef operata sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo, essendo applicabile anche ai lavoratori di sesso maschile l’aliquota ridotta del 50% prevista in favore delle lavoratrici donne di età superiore ai 50 anni.

L’Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta sul rilievo della tardività dell’istanza di rimborso, presentata dopo il decorso del termine di 48 mesi previsto a pena di decadenza dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38.

Contro il diniego di rimborso D.M.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio che lo accoglieva con sentenza n. 81 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Milano che lo rigettava con sentenza n. 82 del 4.7.2011.

Il giudice di appello ribadiva che il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38 non decorre dalla data del versamento dell’imposta, ma dalla data di pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia europea.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per violazione del cit. D.P.R., art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 13.

D.M.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. (Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo controverse le date di effettuazione delle ritenute e di presentazione della richiesta di rimborso, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente per tardività della presentazione della istanza di rimborso.

Si compensano le spese dell’intero giudizio in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sino alla pronuncia delle Sez.U..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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