Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15841 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15000-2012 proposto da:

E.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO QUECCHIA;

– ricorrente –

contro

B.F.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AREZZO N. 38, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per rinuncia e nulla per le spese, in subordine, per

l’inammissibilità per mancanza d’interesse;

udito l’Avvocato Mattia Rosa difensore del ricorrente che ha chiesto

l’estinzione e deposita copia della rinuncia con accettazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte

Premesso che E.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 438/12 del Corte d’appello di Brescia;

che la parte intimata, B.F.A., ha resistito con controricorso;

che il 9.2.2017 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato, con visto di adesione da parte del difensore del controricorrente, privo, tuttavia, del potere di accettare la rinuncia;

che pertanto va dichiarata l’estinzione del procedimento di cassazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e regolate le spese che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2 possono essere compensate tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento di cassazione per rinuncia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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