Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15841 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6398/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7579/24/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi d’impresa conseguiti da V.T. nell’anno di imposta 2010, la CTR con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dal contribuente ed annullava l’avviso di accertamento ritenendo nulla la delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo mancando sulla disposizione di servizio del Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate, prodotta dall’amministrazione finanziaria, il nominativo del delegato.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 112 c.p.c. sostenendo che la CTR aveva pronunciato ultra petita in quanto il contribuente aveva dedotto con l’originario ricorso soltanto la mancata allegazione all’avviso di accertamento della delega di firma.

2. Il motivo è infondato in quanto, con il ricorso introduttivo, riprodotto per autosufficienza nel ricorso in esame, il ricorrente aveva effettivamente censurato la mancata allegazione all’atto impugnato della delega di firma ma “al fine di garantire la certezza del conferimento e la verifica dei requisiti” ed aveva espressamente chiesto al giudice di “verificare la validità della firma sull’avviso di accertamento” e all’amministrazione finanziaria “di dare prova dell’appartenenza del soggetto delegante ai ranghi dirigenziali”.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere i giudici di appello ritenuto nullo l’atto di delega prodotto in giudizio dall’amministrazione finanziaria (disposizione di servizio n. 4/2014 del 08/01/2014) perchè non indicava il nominativo del delegato, è fondato e va accolto.

4. Invero, recentemente questa Corte ha affermato il principio, cui non si è attenuta la CTR, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

5. Conclusivamente, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla competente CTR per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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