Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15841 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 08/06/2021), n.15841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3244-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO GIORDANO;

– ricorrente-

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CRESCENZIO 82,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BONOLI, rappresentato e

difeso da SE MEDESIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/2013 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. D.F. proponeva ricorso avverso 43 cartelle esattoriali, eccependo l’inesistenza e la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento. La commissione tributaria provinciale di Napoli, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione relativamente a talune delle pretese di pagamento e la cessazione della materia del contendere con riferimento ad altre cartelle, respingeva il ricorso in relazione a cinque cartelle esattoriali, accogliendo per il resto il ricorso introduttivo. Proposto appello da parte di Equitalia Sus s.p.a. e appello incidentale da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Campania li respingeva entrambi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. affidato a due motivi.

Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 342 c.p.c.. Sostiene che la modifica dell’art. 342 c.p.c. – a mezzo della quale è stato previsto, a pena di inammissibilità, che l’atto di appello contenga l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata – è stata effettuata con il D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 34 del 2012. Ne consegue che, prima dell’entrata in vigore della detta modifica, l’appello contenente la mera esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell’impugnazione era ammissibile. Conseguentemente il ricorso proposto alla CTR doveva ritenersi conforme alla previsione normativa processuale vigente.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, all’art. 132 c.p.c. ed all’art. 118 disp. att. c.p.c.. Sostiene che la CTR ha affermato che la doglianza relativa alla omessa pronuncia di inammissibilità/improcedibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo era generica laddove, per contro, il motivo di appello svolto da Equitalia Sud S.p.A. sul punto era chiaro e specifico poichè era stato precisato che il ricorrente in primo grado non aveva impugnato le cartelle ed aveva, invece, deciso di impugnare tardivamente il solo estratto di ruolo.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che il contribuente in data 5.7.2017 ha depositato documentazione da cui si evince che egli, in relazione alla controversia di cui si tratta, è stato ammesso alla definizione agevolata per i carichi pendenti. In data 3 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione presentava atto di rinuncia al ricorso per cassazione, dando atto dell’intervenuto pagamento delle rate relative alla definizione.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, come nella specie, al momento della decisione che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083).

In ogni caso, la rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia – Riscossione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali, comportando il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. n. 10140/2020).

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.).

Infine, non sussistono i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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