Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15841 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 05/07/2010), n.15841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., T.R., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIAMBARBA MICHELE, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 668/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

12.7.05, depositata il 15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna accoglieva la domanda proposta dai contro ricorrenti in epigrafe indicati nei confronti dell’Inps, per ottenere la differenza sulla capitalizzazione di parte della pensione erogata dal Fondo Volo negli anni 80, ritenendo che, ai fini della capitalizzazione suddetta, dovessero essere applicate, non già le tabelle di cui l’Istituto aveva fatto uso, ma le tabelle di cui al D.M. del 1981, previste per il calcolo della riserva matematica ai fini della costituzione della rendita vitalizia, L. n. 1338 del 1962, ex art. 13;

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso delle parti private;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione non è condivisibile, dovendosi trattare la questione preliminare della tardività del ricorso dell’Inps;

Ritenuto che il ricorso è tardivo perchè la sentenza impugnata fu ritualmente notificata il 2 marzo 2009 ai procuratori costituiti nel giudizio d’appello presso la sede provinciale dell’Inps, mentre il ricorso fu notificato il 12 giugno 2009 (data di spedizione della raccomandata e non risulta essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario in epoca precedente);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

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