Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15840 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 26/06/2017, (ud. 14/02/2017, dep.26/06/2017),  n. 15840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5959-2013 proposto da:

R.F., (OMISSIS), R.M.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo

studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI FILIPPO PAOLUCCI;

– ricorrenti –

contro

F.C., (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), F.F.

(OMISSIS), F.S. (OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

F.P. (OMISSIS), FA.AN. (OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentati e difesi dagli

avvocati LEONARDO ZANETTI, LORENZO MARCO AGNOLI;

– controricorrenti incidentali –

e contro

F.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1071/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato PAOLUCCI Luigi Filippo, difensore dei ricorrenti che

si è riportato alle difese in atti;

udito l’Avvocato Roberta CORSI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ZANETTI Leonardo, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo, per il rigetto degli altri motivi del ricorso principale e

per l’inammissibilità, in subordine per ricorso incidentale il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva del 2008 il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi con sentenza non definitiva, relativa a tre cause riunite attinenti alla divisione di beni caduti nella successione ereditaria di Fo.Bi. e Fo.Ag. condannava i fratelli R.F. e M.P. a conferire alla massa ereditaria la somma di Euro 399.799,26 esistente in un conto cointestato a Fo.Ag. e ai R.; dichiarava che la somma di Euro 25.224,99 anticipata da R.F. doveva essere inclusa nelle passività ereditarie e provvedeva per l’ulteriore prosecuzione del giudizio.

La sentenza era appellata dai fratelli R. sulla base dei seguenti motivi, secondo quanto si apprende dalla sentenza medesima.

Con il primo motivo gli appellanti lamentavano che il Tribunale, pur condividendo la qualificazione di rendita vitalizia atipica alla scrittura del 19/6/1995 con la quale li aveva inclusi tra i cointestatari, ne aveva tuttavia affermato la nullità per indeterminatezza della condizione alla quale era subordinata la cointestazione; osservavano che con la scrittura del 19/6/1995 F.A. li aveva inclusi nella cointestazione del deposito presso Cisalpina Gestioni cointestato a B. e alla stessa F.A. con la previsione che essi R. “provvederanno, nel momento in cui si verificheranno le condizioni, a mantenere lo stato di assistenza attuale a mia sorella B. ed eventualmente a me stessa sino a quando sarà necessario” e che la condizione apposta non costituiva condizione sospensiva subordinata ad un evento non determinato o indeterminabile; in via subordinata chiedevano l’accertamento che F.A. era contitolare solo per un terzo della somma sul conto cointestato presso la Cisalpina Gestioni.

Con altro motivo gli appellanti censuravano la disposta restituzione alla massa ereditaria da dividere, della somma smobilizzata presso il Fondo Cisalpina Gestioni cointestato a Fo.Ag. e ai R..

Infine gli appellanti lamentavano il mancato riconoscimento, come debiti ereditari, di alcune voci di spesa.

Gli appellati Fa.An., F.C., F.F., F.G., F.G., F.P., F.S. e F.S. si costituivano, chiedevano il rigetto dell’appello e proponevano appello incidentale chiedendo, per quanto ancora qui interessa, l’accertamento del loro diritto ad accedere ai documenti relativi al patrimonio della famiglia Fo. in possesso dei R., l’accertamento del loro diritto ad ottenere il rendimento del conto della gestione del patrimonio della predetta famiglia, del loro diritto ad essere rimborsati dai R. delle spese per la ricerca di capitali delle defunte e l’accoglimento della domanda fondata sull’illecita appropriazione e alle conseguenze in termini di risarcimento danni.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 25/7/2012, in parziale riforma della sentenza appellata ha dichiarato che la somma da includere nelle passività ereditarie e anticipata da R.F. ammonta e Euro 37.027,13 e ha dichiarato R.F. tenuto a conferire alla massa ereditaria la somma richiesta (indicata, erroneamente, come si dirà, in Euro 10329,14 invece che in Euro 10.329,14) e ha confermato nel resto la sentenza appellata.

F. e R.M.P. hanno proposto ricorso affidato ai motivi esposti nella parte qui destinata a illustrare le ragioni della decisione e hanno depositato memoria.

F.A., F.C., F.F., F.G., F.G., F.P., F.S. e F.S. hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale affidato ai motivi esposti nella parte qui destinata a illustrare le ragioni della decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di cui al punto 1 del ricorso (primo motivo) i ricorrenti principali lamentano la violazione degli artt. 1354, 1362 e 1363 c.c. e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I ricorrenti R.F. e M.P. preliminarmente assumono che in primo grado il Tribunale aveva errato nel qualificare in termini di condizione sospensiva la clausola della scrittura del 19/6/1995, con la quale Fo.Ag. aveva a loro cointestato le proprie posizioni bancarie e immobiliari; specificano che nella scrittura Fo.Ag. aveva disposto che le posizioni bancarie e mobiliari fossero a loro cointestate e che nella scrittura era previsto che gli stessi avrebbero provveduto, nel momento in cui si verificheranno le condizioni, a mantenere lo stato di assistenza attuale a mia sorella B. ed eventualmente a me stessa sino a quando sarà necessario.

I ricorrenti assumono che nell’accordo la prestazione di assistenza non era subordinata al verificarsi di un fatto futuro e incerto, ma che nella frase “quando si verificheranno le condizioni” non era ravvisabile una condizione perchè v’era incertezza soltanto sul momento in cui l’evento si sarebbe verificato perchè Fo.Ag. era, a dire dei ricorrenti, perfettamente cosciente del suo progressivo decadimento e dava per scontato che i nipoti avrebbero dovuto subentrare in tutte le attività necessarie. Da queste considerazioni fanno discendere la violazione dell’art. 1354 c.c., comma 2.

1.1 Il motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto la formulazione letterale non è di per sè idonea a qualificare il fatto al quale è subordinata la prestazione come un termine piuttosto che una condizione, posto che anche il fatto incertus an et quando altro non è se non una condizione; la deduzione della violazione dell’art. 1354 c.c. non impinge nella violazione di legge, ma nella valutazione di merito.

Il motivo, quanto all’omesso esame, da un lato è privo di autosufficienza perchè nel ricorso si richiamano le precedenti difese che non sono tuttavia riportate nel testo del ricorso (non essendo sufficiente la formula “qui integralmente trascritte e riportate”, non seguita dalla loro effettiva trascrizione) e, dall’altro, è privo di rilevanza in quanto la Corte di Appello, pur confermando la sentenza di primo grado, ha ulteriormente motivato sull’assoluta indeterminatezza delle prestazioni rimesse ai R. e oggetto dell’accordo, con motivazione assorbente il profilo della qualificazione del fatto condizionante l’efficacia dell’accordo.

1.2 I ricorrenti aggiungono (sempre con riferimento al primo motivo) che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto di vitalizio improprio quanto alla ritenuta indeterminabilità dell’oggetto della prestazione e a tale riguardo:

– al punto a) dei motivi sub 1 del ricorso deducono che nel contratto di vitalizio le prestazioni (di facere e non di dare) non sono predeterminate, ma variano in relazione ai bisogni del beneficiario e che la Corte di Appello non ha tenuto in alcun conto che essi già adempivano una serie di attività aventi ad oggetto rapporti con i collaboratori, rapporti con le Banche, pagamento di fatture e bollette, attività per le quali non avevano mai chiesto alcun corrispettivo;

al punto b) dei motivi di cui al punto 1 del ricorso i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non ha considerato che R.F. poteva già operare in rappresentanza della de cuius, tanto che era già stato chiesto dalle controparti un rendiconto e che l’intestazione già rappresentava un riconoscimento, quale corrispettivo, dell’attività futura che sarebbe necessariamente aggravata con l’aggravarsi delle condizioni della de cuius e che l’alea del vitalizio improprio era collegata alla variabilità delle esigenze del vitaliziato; le prestazioni delle parti, a dire dei ricorrenti, erano evidenti: da un lato l’intestazione delle posizioni bancarie e, dall’altro, l’obbligo di mantenimento dello stato attuale di assistenza.

1.3 La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado quanto alla rilevata nullità del vitalizio, qualificato in primo grado come contratto di costituzione di rendita vitalizia atipica, ha motivato ritenendo assolutamente indeterminate le attività assistenziali (aventi ad oggetto il mantenimento dello stato di assistenza attuale a mia sorella B. ed eventualmente a me stessa sino a quando sarà necessario) alle quali si sarebbero impegnati i R. nei confronti di Ag. e Fo.Bi. e ha aggiunto che dalle testimonianze assunte in primo grado risulta esclusa qualsiasi prestazione di assistenza da parte degli appellanti R. con ciò ravvisando l’impossibilità di individuare il contenuto dell’oggetto della controprestazione alla quale si impegnavano i R. in corrispettivo del trasferimento di consistenti valori immobiliari.

La Corte di Appello ha inoltre rilevato che R.F. seguiva il capitale presso la Cisalpina Gestioni in quanto soggetto non terzo, ma incaricato del collocamento come agente di Area Banca; se ne desume che in tale veste doveva quindi essere retribuito (evidentemente dalla mandante Area Banca); la Corte di appello ha inoltre rilevato che l’assistenza oggetto del contratto, non poteva riferirsi ad attività già prestate dai R. in quanto l’assistenza oggetto del contratto era una assistenza garantita da altri e non dai R.; ne discende la censura dell’omesso esame delle attività già svolte dai R. neppure attinge la ratio decidendi della sentenza.

Pertanto la C.A. ha interpretato il contratto come avente ad oggetto una prestazione assistenziale che avrebbe dovuto garantire uno stato di assistenza attuale che invece i R. non prestavano in quanto l’assistenza era già garantita, al momento dell’atto, da altri o dalla stessa Fo.Ag. (che a sua volta non aveva bisogno di assistenza, posto che era in grado anche di assistere la sorella), quando si sarebbero verificate le condizioni. Quanto all’interpretazione del contratto (censurata con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c.) la Corte di Appello ha valutato il contratto e ha preso atto del tenore letterale dell’accordo ma, in presenza di un contratto atipico, quale quello concluso tra le parti, ha ritenuto che il contratto fosse nullo per indeterminatezza assoluta delle prestazioni di assistenza (pag. 10 della sentenza di appello).

In altri termini e con riferimento alla controprestazione dovuta dai R., la Corte di Appello ha ritenuto il contratto atipico indeterminato non essendo ravvisabili quali prestazioni di assistenza dovessero essere garantire, diverse da quelle già assicurate da altri.

Nella fattispecie non si comprende neppure quale sarebbe il contenuto dell’obbligo di mantenere lo stato di assistenza attuale quando si verificheranno le condizioni atteso che le prestazioni assistenziali erano già svolte da altri, nè la Corte di Appello avrebbe potuto prendere in considerazione prestazioni diverse, quali quelle che, secondo i ricorrenti, essi stavano già adempiendo, tesi del resto contraddittoria nel suo riferirsi ad una assistenza già attuale e che tuttavia dovrebbe essere mantenuta “quando si verificheranno le condizioni”.

Pertanto non si ravvisa la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e, in particolare, sul suo oggetto non essendo ravvisabile, in concreto, alcuna controprestazione di assistenza neppure per generica tipologia.

Ne consegue che la sentenza impugnata è adeguatamente motivata e conforme ai canoni ermeneutici dei quali i ricorrenti lamentano infondatamente la violazione.

Infatti, l’indeterminabilità della prestazione dedotta in contratto si verifica quando dall’insieme delle dichiarazioni non si riesce ad individuare il contenuto del rapporto, o un elemento fondamentale di esso (nella specie le prestazioni di assistenza alle quali avrebbero dovuto provvedere i R.) e ciò è esattamente quanto ritenuto dalla Corte di Appello facendo riferimento all’indeterminatezza delle attività assistenziali con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità.

Gli ulteriori argomenti dei ricorrenti incentrati sulla natura aleatoria del contratto atipico di rendita vitalizia restano assorbiti dalla motivazione relativa all’assoluta indeterminatezza delle prestazioni che sostanzialmente ne rivelano addirittura l’inesistenza.

Va aggiunto che l’aleatorietà non sussiste laddove vi sia una evidente sproporzione tra la prestazione assistenziale e quanto ricevuto dal vitaliziante onde evitare l’uso distorto del contratto (cfr. Cass. 19/7/2011 n. 15848; Cass. 25/3/2013 n. 7479) e nel caso di specie la Corte di appello ha addirittura escluso che alcuna prestazione assistenziale fosse individuabile.

2. Al punto c) dei motivi del ricorso (secondo motivo) i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1854 e 1298 c.c. e delle norme in tema di onere della prova (artt. 2697 c.c. e seg.).

Nel motivo censurano la sentenza della Corte di appello nella parte in cui è stata ritenuta la nullità della scrittura 19/6/1995 con la quale una somma di denaro era transitata nei fondi della Cisalpina Gestioni, costituendo invece, a loro dire, atto traslativo consistito nella cointestazione dei fondi ad essi ricorrenti da parte di Fo.Ag. che ne aveva la piena disponibilità, trattandosi di cointestazione che faceva presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salvo prova contraria che invece non era stata offerta.

2.1 Il motivo è totalmente destituito di fondamento per i seguenti motivi.

La Corte di appello ha rilevato l’assenza di ogni contratto traslativo relativamente a Fo.Bi. e ha fatto riferimento alla nullità della scrittura privata del 19/6/1995, tale pertanto è stata ritenuta l’unica giustificazione della somma di Euro 399.739,26 transitata nei due fondi della Cisalpina Gestioni e poi nel conto personale di R.F. e la Corte di appello, così motivando ha ritenuto provato che la somma apparteneva agli originari cointestatari. Pertanto non sussiste la violazione dell’onere probatorio; va inoltre osservato, che i ricorrenti neppure a livello di semplice deduzione hanno affermato che la somma così transitata derivasse da risorse personali, il che costituisce ulteriore conferma della correttezza della sentenza della Corte di appello.

Attesa la nullità della predetta scrittura privata, si deve escludere che la stessa potesse costituire titolo idoneo per trasferire la somma in discussione in proprietà di R.F.. cointestazione del conto.

La semplice cointestazione nel rapporto tra i cointestatari non comporta trasferimento della proprietà della somma e pertanto non sussiste la violazione degli artt. 1854 e 1298 c.c.

3. Al punto 4) dei motivi del ricorso (terzo motivo) i ricorrenti lamentano la violazione di legge con riferimento al principio della domanda ai sensi dell’art. 99 c.p.c.

I ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe violato il principio della domanda perchè ha condannato Francesco R. a conferire alla massa ereditaria la somma di Euro 19.329,14 con riferimento all’importo di un assegno di L. 20.000.000 emesso da Fo.Ag. a favore di R.F., somma completamente diversa da quella richiesta con l’appello incidentale dalle controparti.

3.1 La Corte di appello alla pagina 8 della sentenza ha dato atto che tra le somme oggetto di sottrazione da parte del R. vi era la somma di Euro 10.329,14 (somma esattamente corrispondente a Lire 20.000.000 costituente il prelievo del R. effettuato con assegno sottoscritto dalla Fo.) in deposito presso la Cassa di Risparmio di Carpi, mentre a pagina 12 per un evidente errore di digitazione (essendo digitato il 9 invece che lo 0) ha riportato l’importo di Euro 19.329,14, ripetendo lo stesso errore nel dispositivo.

L’evidente errore materiale è stato anche riconosciuto anche dai controricorrenti alla pagina 12 del controricorso i quali osservano che l’altrui pretesa doveva essere oggetto di un giudizio di correzione e non di un ricorso per cassazione.

Per costante giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione volto a censurare l’impugnata sentenza per l’errore materiale e non di giudizio, come tale rimediabile non in sede di legittimità, ma con il procedimento di correzione a norma dell’art. 287 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. 21/5/2002 n. 7451; Cass. 30/12/2013 n. 28712; Cass. 26/1/2016 n. 1420).

Infatti la speciale disciplina dettata dall’art. 287 c.p.c. e ss. per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere; tale disciplina si applica anche alle decisioni impugnate con ricorso per Cassazione, perchè il giudizio relativo a tale impugnazione è di mera legittimità e la Corte di Cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

Pertanto il motivo di ricorso è inammissibile.

4. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul capo della domanda relativa al loro diritto, già spettante alle de cuius Bi. e Fo.Ag. ad accedere ai documenti relativi al patrimonio della famiglia Fo. in possesso dei fratelli R. e di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti relativi al patrimonio delle defunte.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul capo della domanda relativa al loro diritto ad ottenere da R.F. il rendimento del conto sulla gestione del patrimonio della famiglia Fo..

5.1 Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto perchè dalla stessa sentenza della Corte di Appello (pag. 4 della sentenza sub “conclusioni”) risulta che gli appellati e appellanti incidentali avevano richiesto, con la terza domanda, di condannare R.F. a rendere ai fratelli F. il conto della gestione fino all’attualità o in subordine fino al 19/6/1995.

Non può ritenersi che la Corte di appello abbia pronunciato sulla specifica domanda di rendimento del conto, nè il generico riferimento a richieste di natura esplorativa e quindi prive di ogni fondamento e comunque inammissibili nel grado di appello potrebbe essere interpretata come una decisione sulla fondatezza o infondatezza o sulla ammissibilità o inammissibilità di tale specifica domanda, mancando ogni riferimento alla stessa.

Il primo motivo del ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo in quanto la domanda di rendiconto (previsto dall’art. 1713 c.c., comma 1, e che trova il suo riferimento nell’art. 263 c.p.c.) è appunto diretta a far valere obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui ed è finalizzata all’emissione di titoli di pagamento se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico; il giudice può poi integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio o su richiesta della parte interessata, compresa l’istanza ex art. 210 c.p.c. che deve essere accompagnata, quanto meno, ad una circostanziata specificazione del documento, unitamente alla prova – o quantomeno di un principio di prova, liberamente apprezzabile dal giudice ed insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato – che il richiedente l’ordine (nella specie i suoi eredi) abbia posseduto il documento medesimo.

6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul capo della domanda, proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., relativa al loro diritto ad ottenere la condanna di R.F. al pagamento della somma di Euro 573,84 a ciascuno dei fratelli F. per l’importo complessivo di Euro 5.952,44 per i costi da essi sostenuti per le ricerche dei documenti e/o informazioni sulla consistenza e ubicazione del patrimonio finanziario della famiglia Fo.; assumono che tali ricerche si erano rese necessarie per l’illecito rifiuto dei fratelli R. di mettere a disposizione i documenti e di dare informazioni.

6.1 Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto perchè dalla stessa sentenza della Corte di Appello (pag. 4 della sentenza sub “conclusioni”) risulta che gli appellati e appellanti incidentali avevano richiesto, con la prima domanda, di condannare R.F. a pagare ai fratelli F. la somma di Euro 573,84 a ciascuno di loro per l’importo complessivo di Euro 5.952,44 o in subordine e salvo gravame il diverso importo che risulterà di giustizia per i costi da essi sostenuti per le ricerche dei documenti e/o informazioni sulla consistenza e ubicazione del patrimonio finanziario della famiglia Fo.; nella sentenza di appello invece non si rinvengono elementi per affermare che vi sia stata una pronuncia su tale specifica domanda.

7. Con il quarto motivo del ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o travisamento dei contenuti del processo in quanto il Giudice del merito ha trascurato e/o respinto il capo della domanda sulla sussistenza dell’illecito di appropriazione e alle conseguenze in termini di risarcimento danni.

I ricorrenti incidentali articolano le loro censure in vari punti:

a) la sussistenza della responsabilità per il reato di appropriazione indebita aggravata dei fratelli R. per illecite appropriazioni come risulta da processo penale e per loro condotte omissive;

b) la debenza delle spese sostenute nel procedimento penale con riguardo al compenso corrisposto al loro difensore in tale processo;

c) i danni morali subiti per l’illecito penale, con riferimento alla motivazione della Corte di appello che ha rigettato la domanda sul rilievo che la domanda aveva ad oggetto somme che esulano dal giudizio che si limita ad una domanda di divisione, previo accertamento della massa dividenda e che riguarda rapporti di debito e credito che devono trovare riconoscimento in diverso e separato giudizio.

7.1 Il motivo è infondato.

La Corte di Appello a pagina 9 della sentenza (sub “motivi della decisione”) ha rilevato che il Giudice di prime cure aveva deciso, con sentenza non definitiva, tre cause riunite, aventi rispettivamente ad oggetto:

1) la pretesa dei R. di essere rimborsati dai F. per le spese sostenute dopo il decesso delle zie Fo.;

2) la domanda proposta dai fratelli F. contro i R. per fare accertare la consistenza dell’asse ereditario con specifico riferimento al patrimonio finanziario;

3) la domanda dei R. per chiedere la divisione ereditaria. Successivamente la Corte di appello ha deciso sulla domanda di risarcimento dei danni morali ritenendola non proponibile nel giudizio in quanto avente ad oggetto rapporti di debito e credito che devono trovare riconoscimento in diverso e separato giudizio. Pertanto non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nè resta pregiudicato il merito della domanda, attesa la motivazione del suo rigetto.

La domanda di rifondere quanto corrisposto dai ricorrenti incidentali al loro avvocato per spese di giustizia del procedimento penale non risulta rientrare nell’oggetto del decisum con la sentenza non definitiva oggetto di appello.

8. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale e devono essere accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; deve dichiararsi assorbito il primo motivo del ricorso incidentale; deve essere rigettato il quarto motivo del ricorso incidentale.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi di ricorso incidentale accolti con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bologna anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale.

Rigetta il quarto motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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