Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15840 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 13686-2020 proposto da:
B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANNA MARIA MURARO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI VENEZIA;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 5701/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE
LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che è stato introdotto d’ufficio il procedimento per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 5701/2020, laddove nella dichiarazione relativa alla debenza del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato indicato il difensore della parte, sebbene non vi sia accertamento di nullità della procura, ma essendosi trattato di rigetto del ricorso nel merito;
– letto l’art. 391-bis c.p.c.;
– ritenuto di procedere alla correzione predetta.
PQM
La Corte, a correzione dell’ordinanza del 2 marzo 2020, n. 5701, dispone che, nel primo capoverso del dispositivo, laddove è scritto “dell’avv. ANNA MARIA MURARO”, si legga, invece, “del RICORRENTE”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020