Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15840 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. II, 19/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30.826/05) proposto da:

– Condominio di (OMISSIS) sito in (OMISSIS)

in persona dell’amministratore pro tempore avv. C.G.;

rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Cesaro Ernesto; Vincenzo

Cesaro; Renato Marini, nonchè dall’avv. Alessandro Amodio ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marini in Roma,

via Dei Monti Parioli n. 48, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– D.M.M.T. (c.f. (OMISSIS)) Rappresentata e

difesa dall’avv. della Pietra Lelio, ed elettivamente domiciliata con

il predetto, presso lo studio dell’avv. Marco Annecchino in Roma, via

Giuseppe Gioacchino Belli n. 39, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2872/04

depositata il 13/10/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’Avv.to Cesaro Ernesto, per parte ricorrente, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv.to Della Pietra Lelio, per parte resistente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di (OMISSIS), chiese ed ottenne che il Presidente del locale Tribunale ingiungesse a D.M.M.T., condomina dello stabile, di pagare – per quello che conserva interesse nella presente sede – L. 32.838.980 per lavori straordinari relativi al consolidamento dello zoccolo a mare del fabbricato nonchè alle mura perimetrali all’altezza dell’appartamento del condomino D.V.; l’ingiunta propose opposizione con citazione notificata il 16 gennaio 1990, adducendo la nullità delle delibere condominiali che avevano approvato la spesa e la sua ripartizione ( facendo riferimento ad un’ assemblea del 1985 ed a tre del 1989) assumendo l’illegittimità del criterio seguito , che aveva tenuto conto – applicando il concetto di verticalità del singolo corpo di fabbrica- dei millesimi di proprietà afferenti l’ala est dello storico palazzo (interessata dai lavori e dove si trovava anche l’appartamento della deducente), nonchè di parte di quelli attinenti il corpo centrale, escludendo quelli relativi ai proprietari di appartamenti siti nella c.d. ala ovest. Concluse perchè, dichiarata la nullità di tali delibere, fosse revocato il decreto d’ingiunzione ed il Condominio fosse condannato a restituirle le somme nel frattempo esborsate.

Il Condominio si costituì eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa delle delibere in questione in quanto le stesse, essendo – in ipotesi – solo annullabili, avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, per l’ultima delle medesime, il 9 febbraio 1989; in via subordinata chiese che l’opposizione fosse comunque respinta, dal momento che il criterio di ripartizione delle spese per assi verticali traeva origine da una disposizione del 1928 dell’originario proprietario della magione , al momento di trasferirne una parte – l’ala ovest – a terzi, secondo la quale sarebbero state ripartite tra tutti i proprietari dell’intero stabile solo le spese relative alle parti che, in base ai singoli contratti di compravendita, fossero state espressamente riconosciute come cadenti in comunione; tale criterio sarebbe poi stato costantemente seguito negli anni successivi. In ulteriore subordine, chiese che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini al fine di determinare, con l’ausilio di un CTU, i criteri da adottare per i lavori straordinari per i quali era causa e la relativa ripartizione delle spese e per consentire la condanna dell’opponente al pagamento di quanto fosse risultato dovuto.

Il Tribunale dispose che il Condominio producesse le tabelle millesimali attualmente in vigore, sottolineando il differente trattamento della impugnazione delle delibere assembleari a seconda se le stesse si limitassero a dare esecuzione a precedenti deliberati modificativi delle tabelle medesime o se invece immutassero i criteri di riparto per millesimi: tale sollecitazione però non ebbe esito;

il primo giudice poi, ritenutane la necessità, dispose l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i condomini : anche tale ordine non venne eseguito. Venne respinta un’eccezione di estinzione parziale del giudizio, avanzata dalla D.M., assumendo il primo giudice che il Condominio non aveva proposto una domanda riconvenzionale, come tale oggetto di eventuale trattazione separata e, in ipotesi, di estinzione autonoma rispetto all’opposizione, bensì solo un’eccezione riconvenzionale, che non avrebbe determinato, pur se accolta, l’estinzione dell’intero giudizio. Il Tribunale, pronunziando sentenza n. 12218/2000, ordinò la cancellazione della causa dal ruolo à sensi dell’art. 270 c.p.c., osservando che l’eccezione di estinzione del Condominio sarebbe stata sollevata tardivamente e che non poteva decidere l’opposizione nel merito, in virtù della inottemperanza all’ordine di integrare il contraddittorio.

La D.M. impugnò tale sentenza innanzi alla Corte di Appello di Napoli, lamentando sia l’interptetazione del primo giudice in merito alla presenza di un litisconsorzio necessario sia l’irritualità della pronunzia che aveva deciso solo sulla cancellazione ; ripropose altresì le tesi della radicale nullità delle delibere poste a base del decreto di ingiunzione; il Condominio costituendosi, chiese il rigetto del gravame, riproponendo le proprie tesi ed eccezioni.

La Corte distrettuale adita, con sentenza n. 2872/2004, accolse il gravame della D.M. e revocò il decreto ingiuntivo, condannando il Condominio a restituire alla stessa quanto pagato medio tempore in esecuzione dello stesso, regolando altresì le spese di lite. Il giudice dell’impugnazione pose a base della propria decisione le seguenti argomentazioni: a – l’impugnazione delle delibere non era tardiva in quanto la D.M. aveva fatto valere la nullità delle stesse per contrasto con i principi di ripartizione delle spese stabiliti per legge dall’art. 1123 cod. civ., applicabile alla fattispecie mancando diversi accordi negoziali sul punto; b – non vi sarebbe stata violazione del contraddittorio in quanto l’eventualmente diversa ripartizione degli esborsi deliberati – al cui accertamento erano dirette le difese del Condominio- non avrebbe inciso sul diritto dei singoli, chiamandoli, in ipotesi, a sopportare le spese in discussione secondo i diversi criteri proposti dalla D. M.; e – in ogni caso poi, avendo la stessa appellante eccepito in primo grado l’estinzione del giudizio, quest’esito processuale avrebbe semmai potuto riguardare solo la domanda del Condominio e non l’intera controversia agita in prime cure, con conseguente separazione delle due cause. Il Condominio ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria: la D.M. si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103, 107, 270 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5” assumendo l’erronea valutazione, da parte della Corte distrettuale, del motivo per il quale il Tribunale aveva ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio, dal momento che l’ordinanza 22 aprile 1998 – che appunto tale integrazione aveva disposti – non si sarebbe basata sull’opportunità che la pretesa domanda riconvenzionale del Condominio venisse decisa nei confronti di tutti i condomini, essendo al contrario motivata dall’esigenza di accertare la fondatezza dell’opposizione della D.M., attraverso la determinazione di quanto fosse dovuto dalla medesima all’esito di una complessiva valutazione che, necessariamente, coinvolgeva la posizione di tutti i condomini: ne sarebbe derivato l’erroneo richiamo ad un litisconsorzio ordinato dal giudice per ragioni di opportunità – art. 107 c.p.c. – mentre invece si sarebbe trattato di un litisconsorzio necessario di natura sostanziale. Ulteriore corollario di tale impostazione sarebbe stato quello che la mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di chiamare in causa i condomini avrebbe determinato l’estinzione del giudizio, eccepita da esso ricorrente in entrambi i gradi del giudizio.

Il motivo non merita accoglimento.

1/a – La delibazione da parte della Corte della riproposta eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio necessario, presuppone la valutazione dell’opposizione della D.M., essendo stata in sostanza dedotta un’erronea percezione, da parte della Corte del merito, dell’oggetto della domanda della predetta.

1/b – Dalla narrativa delle vicende processuali contenuta nel ricorso e nella sentenza di secondo grado, emerge che l’opponente D.M. eccepì la nullità delle delibere del 1985 e del 1989 – pur senza specificarne il contenuto- sulla base dell’assunto che le stesse avessero costituito il titolo della contestata ingiunzione.

1/c – Assumendo dunque che la D.M. avesse inteso far valere, in sede di opposizione, un’eccezione riconvenzionale di nullità – senza dunque la necessità che la decisione avesse effetti per gli altri condomini – il problema della natura del vizio deliberativo fatto valere – nullità o annullabilità – veniva a cadere e quindi ne risultava assorbita anche la pur riproposta eccezione di decadenza dall’impugnativa.

1/d – Se poi comunque la difesa in esame avesse costituito una vera e propria azione riconvenzionale, allora si sarebbe dovuto concludere ritenendo che, secondo prospettazione, la D.M. avesse inteso contestate la corrispondenza a diritto della delibera impositiva di una ripartizione delle spese, divergente da quella indicata nell’art. 1123 cod. civ., in assenza di tabelle millesimali convenzionali e, dunque, l’assoluta nullità delle medesime (essendo incontestato che le manifestazioni di volontà assembleare erano state adottate a maggioranza).

1/e – In secondo luogo se si fosse interpretata l’opposizione della attuale contro ricorrente come contenente una domanda di accertamento della nullità delle delibere, neppure allora si sarebbe potuto ricavarne l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, a ciò ostando la necessaria e coessenziale legittimazione passiva dell’amministratore a resistere alle azioni svolte nei confronti del Condominio.

1/f – Escluso dunque che vi fosse la necessità di integrare il contraddittorio in senso sostanziale al fine di decidere sulle domande della D.M., alla medesima soluzione deve pervenirsi per le eccezioni “riconvenzionali” del Condominio (come tali definite a fol 11 del ricorso) che lo stesso ente di gestione riconosce esser state rinunziate nel corso di causa.

1/g – Quanto precede, se vale per la prospettazione dell’esistenza di un litisconsorzio necessario di natura sostanziale, assume la stessa decisività in relazione al litisconsorzio necessario di natura processuale che si originerebbe per il fatto che, con l’ordinanza del 22 aprile 1998 – come riportata a fol 9 del ricorso – il Tribunale avrebbe richiamato gli artt. 107 e 270 c.p.c.: sul punto peraltro il tenore letterale di tale provvedimento porta la Corte a concludere che il giudice di merito non valutò la mera opportunità che fossero chiamati a partecipare al giudizio di opposizione tutti i condomini – con valutazione non censurabile in questa sede- ma addusse una vera e propria necessità (cfr. ibidem “, ..che detto accertamento, potendo comportare esborsi madori e diversi da parte degli altri condomini e quindi riguardante la tutela di interessi comuni, deve essere necessariamente effettuato nei confronti di tutti i condomini”) a che si integrasse nei loro confronti il contraddittorio.

1/h – Ne deriva che erroneamente il Tribunale ritenne applicabile la disciplina di cui all’art. 270 c.p.c., oltretutto trasformando un provvedimento – di cancellazione -costituente solo una fase del più complesso iter che avrebbe potuto condurre all’estinzione del giudizio, in una pronunzia con carattere decisorio di mero rito che, pur partendo da presupposti diversi da quelli appena sopra esposti, la Corte di Appello provvide a riformare, decidendo nel merito della opposizione.

1/i – Della tempestività della eccezione di estinzione della D. M. – in ordine alla tardività della stessa eccezione da parte propria, il Condominio non discute – non vi è allegazione alcuna circa il momento in cui essa sarebbe stata sollevata e quindi gli effetti estintivi che dalla stessa potrebbero sortire sfuggono ad un ulteriore scrutinio in questa sede.

2 – Con il secondo motivo il Condominio fa valere la ” violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1123 e 1137 c.c. in velazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″ lamentando l’omessa valutazione del contratto di compravendita del 2 gennaio 1928 con il quale l’originario proprietario dell’intera storica magione aveva alienato l’ala ovest della stessa a terzi, riservandosi la proprietà dell’edificio costituente l’ala est: in particolare – secondo il ricorrente – la Corte distrettuale non avrebbe rilevato che in tale atto – in contrasto con la presunzione di condominialità stabilita dall’art. 1117 cod. civ.- si sarebbe prevista la comunione di alcune parti poste tra i due fabbricati (ad esempio i viali di entrata, lo spazio antistante che si innestava sulla corte comune) ma non sarebbe stata costituita in comunione alcuna porzione dei singoli corpi di fabbrica; il regolamento di condominio allegato a detta compravendita avrebbe altresì chiarito che i proprietari dell’intero stabile avrebbero dovuto comunque – vale a dire , senza poter opporre la collocazione delle singole proprietà in una delle due “ali”- farsi carico delle spese riguardanti le parti che a mente dei titoli di acquisto risultavano comuni: in applicazione di tale principio , si sarebbe allora convenuto di ripartire per verticali la proprietà dei muri perimetrali e le zone sottostanti e di accollare sui proprietari di ciascun edificio l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle relative opere murarie.

Dunque, secondo il ricorrente, l’esclusione della presunzione di condominialità e la concreta situazione dei luoghi – con corpi di fabbrica funzionalmente autonomi – avrebbero fornito la giustificazione della prassi seguita per decenni – da considerarsi alla stregua di una deroga convenzionale dei criteri di cui all’art. 1123 cod. civ., attuata per facta concludentia – , di ripartire le spese ordinarie e straordinarie attinenti i singoli edifici sui soli condomini proprietari delle “ali” direttamente interessate alle opere manutentive.

Aggiunge altresì il Condominio che, proprio predicando l’esistenza di una deroga convenzionale ai criteri legali della ripartizione delle spese condominiali, si sarebbe dovuto accogliere anche l’eccezione sollevata sin dall’atto di costituzione nel giudizio di opposizione, relativamente all’inammissibilità della impugnativa delle delibere, in quanto l’oggetto delle stesse non era la determinazione – assunta contra legem – dei criteri convenzionali o legali di ripartizione delle spese comuni ma solo l’applicazione in concreto dei suddetti criteri: ciò sarebbe stato in particolare vero per la delibera del 23 gennaio 1989.

2/a – Il motivo appena esposto è inammissibile nella parte in cui, in deroga al principio di autosufficienza, omette di esporre il contenuto dell’originaria compravendita del 1928 come pure dei rogiti che ne seguirono – che, assertivamente, avrebbero contenuto anche un regolamento convenzionale di condominio – al fine di permettere alla Corte un efficace scrutinio del vizio di interpretazione in cui si assume che sia incorso il giudice dell’appello.

2/b – Il mezzo è altresì inammissibile in quanto introduce un thema decidendum che non formò oggetto di esame nei pregressi gradi del giudizio di merito, vale a dire quello involgente l’esistenza di un condominio parziale di fatto (su tale figura, vedi Cass. 23.851/2010;

8136/2004); sul punto appare solo il caso di mettere in evidenza che una cosa è assumere la ripartizione di certe spese conservative per assi verticali, adducendo una inveterata anche se indimostrata prassi, come pure una deroga pattizia, del pari rimasta priva di dimostrazione, ai criteri legali , ed un conto è porre a base di tale limitazione il formarsi ex lege di tanti condomini quanti sono i corpi di fabbrica sostanzialmente autonomi dei quali si compone la storica magione.

2/c – Circa il contenuto delle delibere e l’influenza dello stesso sui termini delle impugnazioni delle medesime, valga il rinvio alle considerazioni fatte ai par. 1/c e 1/d.

3 – Non sussiste la causa di inammissibilità del controricorso per violazione del D.P.R. n. 1290 del 1959, artt. 106 e 107 per incompetenza assoluta dell’ufficiale giudiziario notificante – esercente presso la Corte partenopea – sul punto la Corte non vede ragione per derogare al principio, stabilizzatosi a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite con sentenza n. 10.969/2001 e ribadito successivamente da Cass. 3455/2007 e da Cass. 16.592/2010, secondo il quale la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua nel senso che può essere effettuata sia nella città di Roma sia nel luogo ove è stata pronunziata la sentenza oggetto di ricorso, con la conseguenza che l’incombenza può essere svolta anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove la sentenza impugnata è stata emessa.

4- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della particolarità della vicenda sostanziale – che pur sempre ha tratto spunto da una prassi di ripartizione di spese condominiali straordinarie originata dalla singolarità strutturale dell’edificio storico – pur essendo contra legem – e che ha reso, da un punto meramente soggettivo, comprensibile la resistenza del Condominio all’applicazione dei criteri di cui all’art. 1123 cod. civ.- nonchè dell’iter processuale della causa – in cui l’error in procedendo in cui incorse il giudice di primo grado ha determinato un sostanziale allungamento dei tempi di valutazione del merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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