Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15840 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 05/07/2010), n.15840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio degli avvocati PROSPERI MANGILI

e CARLINO ROBERTO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, ANTONELLA PATTERI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2 008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 4.7.08, depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda proposta da D.R. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze sulla capitalizzazione di parte della pensione erogata dal Fondo Volo nel 1999, ritenendo che si fosse maturata la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti gia’ riconosciuti ed erogati, giacche’ l’azione giudiziaria era stata proposta il 28.11.2002;

Letto il ricorso della parte soccombente e il controricorso dell’Inps;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ e’ stato da ultimo affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che “La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima C.A. di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA