Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1584 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 26/01/2021), n.1584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12335-2013 proposto da:

ALELA 89 UNO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 60/29/12 pubblicata il 20 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la sentenza n. 504/17/2009 della Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Alela 89 UNO s.r.l. avverso l’avviso telematico di irregolarità n. (OMISSIS) inviatole dall’Agenzia delle Entrate e con il quale le veniva comunicata, in particolare, l’irregolarità della liquidazione di sanzioni per tardivo pagamento dell’IRAP per l’anno d’imposta 2005 calcolate nella misura di un quinto della sanzione minima applicabile anzichè nella misura del 30 per cento;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato l’avviso telematico di irregolarità atto non autonomamente impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non pertinente alla vertenza in corso la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, in materia di ravvedimento operoso e di sanzioni per violazione del versamento a saldo dell’IRAP per gli anni d’imposta 2004 e 2005;

Diritto

CONSIDERATO

che:

la Alela 89 UNO s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione;

che con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in particolare si deduce che il giudice del merito avrebbe escluso l’interpretazione estensiva della norma citata che conterrebbe un’elencazione solo esemplicativa degli atti impugnabili fra i quali dovrebbero essere compresi tutti quelli che contengono una pretesa impositiva;

che con il secondo motivo, da considerare nel caso si interpreti la sentenza impugnata come pronunciata anche nel merito, si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; in particolare si assume che la sentenza impugnata, nell’affermare che la sollevata questione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, non è pertinente alla vertenza in corso, conterrebbe una motivazione solo apparente non idonea a far comprendere le ragioni poste a base della decisione;

che con il terzo motivo, pure da considerare nel caso si interpreti la sentenza impugnata come pronunciata anche nel merito, si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. b), e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla mancata considerazione dell’incostituzionalità del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, per la palese irragionevolezza della diversità di disciplina con gli altri tributi in materia di ravvedimento operoso e di sanzioni per violazione del versamento a saldo;

che il primo motivo è fondato. Questa Corte è costante nell’affermare che l’elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non esclude l’impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria (Cass.8.10.2007, n. 21045). Va, al riguardo, operata una precisazione nel senso che l’elencazione degli “atti impugnabili” contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tenuto conto dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001, deve essere interpretata alla luce delle norme costituzionali di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), riconoscendo la impugnabilità davanti al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è “naturaliter” preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19. (Cass. SS.UU., 10 agosto 2005, n. 16676; Cass., SS.UU., 27 marzo 2007, ‘n. 7388; Cass. SS.UU. ord. n. 13793/2004 e successivamente, con specifico riferimento alla comunicazione di irregolarità, Cass. 19 febbraio 2016, n. 3315). Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, che ha tali caratteristiche, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile;

che gli altri due motivi sono assorbiti, in quanto l’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice del merito da individuarsi nella medesima Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che esaminerà anche l’eventuale non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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