Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1584 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27912-2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente in

carica p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.A., R.M., S.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CALLORI, che li rappresenta e difende;

B.D.S.S.A., F.M., RA.MA.,

P.S., SP.CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TEULADA 71, presso lo studio dell’avvocato LUCIA GULINO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3676/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO

che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre, affidandosi ad un unitario motivo e con atto notificato il 23-26/11/2016, per la cassazione della sentenza n. 3676 del 09/06/2016, con cui la Corte d’appello di Roma ha, tra l’altro ed all’esito di giudizio di rinvio da Cass. 9137/15, respinto la domanda di restituzione di somme addotte come corrisposte in misura maggiore di quella riconosciuta dovuta ad alcuni medici per la frequenza di corsi di specializzazione in violazione delle direttive comunitarie in materia;

degli intimati resistono: con un primo controricorso, Ra.Ma., Sp.Ca., F.M., B.D.S.S.A. e P.S.; con un secondo, R.M., R.A. e S.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la gravata sentenza, in sede di rinvio, ha rideterminato il dovuto in misura diversa rispetto a quella riconosciuta con la sentenza cassata e, precisamente, in Euro 6.713,94 annui – oltre accessori – per ciascun odierno controricorrente, ma ha rigettato la domanda di restituzione della differenza perchè non provato l’esborso;

con l’unico motivo, dispiegato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3-4 la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 167 c.p.c., comma 1, artt. 282 e 389 c.p.c., L. n. 370 del 1999, art. 11, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e art. 2043 c.c.: in estrema sintesi adducendo che la prova del pagamento degli importi oggetto della condanna poi cassata era superflua per la non contestazione delle controparti;

entrambi i gruppi di controricorrenti negano l’operatività del principio di non contestazione, soprattutto per il tenore generico della domanda restitutoria e della stessa allegazione di pagamenti in misura maggiore del dovuto, comunque chiedendo la condanna della ricorrente anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

inoltre, il primo gruppo di controricorrenti ( Ra., Sp., F., B.D.S.S. e P.) adduce pure la peculiare circostanza della corrispondenza delle somme in effetti comunque nelle more versate dall’Avvocatura a quanto dovuto anche in base alla sentenza oggi impugnata (sulla base, in sostanza, di una unilaterale rideterminazione della solvens, in applicazione dei principi che si andavano consolidando in quel periodo nella giurisprudenza di legittimità: la quale rideterminazione, pure in apparenza differente in minus rispetto al dictum della sentenza di appello poi cassata, avrebbe finito con il coincidere appunto con quanto effettivamente dovuto e riconosciuto tale dalla sentenza in sede di rinvio), per poi negare l’ammissibilità dell’azione di restituzione in sede di rinvio per il carattere chiuso del relativo giudizio;

il motivo, nel suo complesso considerato, è inammissibile: per dimostrare il proprio interesse a dispiegare la doglianza (in termini, per le censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 v. Cass. 26/08/2017, n. 22341) la ricorrente Presidenza avrebbe dovuto in ricorso quanto meno allegare puntualmente le somme corrisposte a ciascuno degli intimati con ogni circostanza rilevante (tra cui la data dell’esborso, in modo da calcolare o consentire di calcolare gli accessori sulla stessa dovuti e di riscontrare il carattere satisfattivo o meno del pagamento) e quindi, all’esito di idonei sviluppi dei relativi calcoli, che le somme in concreto corrisposte fossero superiori a quelle dovute in base alla sentenza oggi gravata, oppure altro pregiudizio derivante da questa stessa ed in quanto tale;

in difetto di tanto, il motivo di impugnazione non può quindi essere esaminato nel merito e tanto va dichiarato in dispositivo;

in particolare, deve qui rilevarsi come la circostanza dell’avvenuta corresponsione di somme in misura sostanzialmente pari a quanto correttamente da ricostruirsi come dovuto, espressamente addotta dal primo gruppo di ricorrenti, non è stata contestata da alcuna delle parti in questa sede, sicchè, nonostante sia mancata la sua espressa considerazione ad opera della Corte territoriale nella pronuncia del comando finale di pagamento, non può più ritenersi utilmente revocabile in dubbio: in tali sensi rimane in concreto delimitato il relativo giudicato, per la peculiare natura e le specifiche ragioni della presente pronuncia, sebbene in punto di rito;

resta impregiudicata la questione della valenza del principio di non contestazione dell’intervenuto pagamento di somme, quando dedotto senza indicazione di date e altri determinanti particolari (a dispetto dell’evidente facilità della produzione anche solo del relativo dato, di norma certo a conoscenza del solvens o, almeno, di un solvens anche solo minimamente diligente nella cura del proprio patrimonio), a sostegno della domanda restitutoria in sede di rinvio in caso d’accoglimento dell’originaria pretesa in misura allegata come inferiore a quella riconosciuta dalla sentenza già cassata;

il carattere ufficioso del rilievo in rito che definisce il processo esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. ed anzi rende di giustizia l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

per essere la ricorrente istituzionalmente esente dal versamento del contributo unificato (Cass. 14/03/2014, n. 5955), non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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