Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15839 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7217/2011 R.G. proposto da:

C.G.P., B.M.T., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Tacito n. 23, presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Vespaziani del Foro di Roma che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE;

– Intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, sezione di

Roma, n. 501/13/2010, depositata il 1/2/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per i ricorrenti l’Avv. Livio Festuccia, per delega dell’Avv.

Giovanni Vespaziani;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.G.P. e B.M.T. impugnavano con due distinti ricorsi, avanti la Commissione Tributaria di 1^ grado di Rieti, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del primo con il quale l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rieti aveva accertato, a fini Irpef, per gli anni 1979 e 1982, maggior reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio della professione di oculista. Contestavano la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, per procedere all’accertamento induttivo e comunque l’assoluta mancanza di idonea motivazione in ordine all’esistenza di elementi gravi precisi e concordanti da cui desumere l’infedeltà della dichiarazione.

L’adita Commissione Tributaria di I grado accoglieva i ricorsi, annullando gli avvisi impugnati che riteneva fondati su mere congetture.

2. Tale decisione era confermata in appello ma era ribaltata dalla C.T.C., sezione di Roma, che, con sentenza depositata in data 1/2/2010, accoglieva il ricorso dell’ufficio.

In motivazione rilevavano i giudici a quibus che la Commissione Tributaria di 2^ grado non aveva preso in considerazione che “si era trattato… di una revisione della dichiarazione presentata dal contribuente… da cui scaturiva una ricostruzione degli emolumenti lordi basati su dati certi forniti dallo stesso ricorrente, con determinazione analitica del reddito nel pieno rispetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. b, secondo capoverso,…”; affermavano quindi che “non trovano alcun fondamento giuridico le osservazioni effettuate dal contribuente nelle controdeduzioni e quindi vanno respinte, proprio in virtù dell’art. 39 richiamato, comma 3 mentre la decisione impugnata pecca di approssimazione, attestandosi su posizioni non supportate da prove, anzi in contrasto da recte: con n.d.r. quanto affermato dal contribuente”.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso C.G.P. e B.M.T. articolando cinque motivi.

Le amministrazioni intimate, benchè ritualmente evocate in giudizio, non hanno resistito con controricorso; l’Agenzia delle entrate ha depositato c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della decisione impugnata per difetto assoluto di motivazione; lamentano, in sintesi, che la C.T.C. ha affermato la legittimità dell’accertamento, con motivazione meramente apparente e tautologica, elusiva del tema di lite, limitata ad una mera presa d’atto del contenuto degli avvisi di accertamento e senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui le circostanze poste a fondamento degli stessi dovessero considerarsi gravi, precise e concordanti e tali da giustificare quindi la operata rettifica: giustificazione resa ancor più necessaria dal fatto che i giudici di primo e secondo grado avevano invece concordemente affermato trattarsi di mere congetture. Lamentano in particolare che la sentenza impugnata, appropriandosi di un passaggio contenuto nel ricorso proposto dall’ufficio, afferma che tale rettifica sarebbe fondata sull’esistenza di “dati certi forniti dallo stesso contribuente” ma non spiega in alcun modo quali siano tali elementi.

5. Con il secondo motivo i ricorrenti – sostanzialmente sulla base delle medesime doglianze – denunciano vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio controverso fra le parti.

Rilevano peraltro che, motivando nel modo sopra riferito, la C.T.C. si è posta in contrasto con quanto affermato negli stessi avvisi di accertamento, nei quali invero si rimarcava che le risposte fornite dal contribuente erano “molto evasive e non esaustive”.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano inoltre omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla eccezione, pure proposta con i ricorsi introduttivi, di nullità degli avvisi per mancanza di idonea motivazione.

7. Con il quarto motivo essi deducono violazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 29 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Premesso che oggetto di controversia non era solamente l’esistenza dei presupposti per l’adozione da parte degli uffici di accertamenti presuntivi del maggior reddito da attività professionale, ma la stessa fondatezza della maggiore pretesa tributaria, sia nell’an che nel quantum, assumono che la C.T.C. ha errato nel definire integralmente la lite dal momento che avrebbe dovuto rimettere la causa, ai sensi dell’art. 29 D.P.R. cit., alla Commissione di 2^ grado per l’esame delle questioni di fatto dibattute in ordine al sottostante rapporto d’imposta.

8. Sotto tale profilo i ricorrenti denunciano altresì – con una quinta censura – motivazione meramente apparente e conseguente violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37, n. 2, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

9. E’ infondato il primo dei suesposti motivi di ricorso (col quale si deduce, come detto, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione).

Nel caso di specie, invero, una motivazione esiste e non è meramente apparente, essendo appena il caso di evidenziare che l’eventuale non correttezza sul piano giuridico di tale motivazione, ovvero la sua omissione, insufficienza o contraddittorietà su uno o più fatti controversi e decisivi possono essere fatte valere con la denuncia di vizi diversi da quello denunciato col motivo in esame.

10. Il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione) è invece fondato, nei termini che seguono.

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorra il vizio di insufficiente motivazione ove il Giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il Giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. Sez. L, n. 11198 del 12/11/1997, Rv. 509810).

Nel caso di specie, non si ravvisa tale iter argomentativo; non è dato leggere, invero, alcuna considerazione in ordine ai rilievi formulati nei ricorsi introduttivi ed integralmente accolti nei precedenti gradi di merito (rilievi in questa sede specificamente indicati con la testuale trascrizione in parte qua dei ricorsi introduttivi, con indubbio assolvimento dell’onere di autosufficienza) e ritenuti, invece, infondati dalla C.T.C.. Come fondatamente dedotto dai ricorrenti, i giudici a quibus in particolare: a) non hanno offerto alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti idonei a fondare la determinazione induttiva del reddito, nè tanto meno hanno spiegato le ragioni per cui tali elementi possano considerarsi dotati dei richiesti caratteri di gravità, precisione e concordanza e non debbano invece considerarsi, come concordemente affermato in entrambi i precedenti gradi di merito, mere congetture; b) tanto meno risulta comprensibile l’affermazione secondo cui tali elementi – rimasti, si ripete, imprecisati – sarebbero stati forniti direttamente dal contribuente, laddove emerge dal testo degli avvisi di accertamento trascritto in ricorso che, in realtà, il contribuente aveva offerto risposte evasive e non esaustive, mentre la rettifica venne esclusivamente fondata sul dato – bensì oggettivo e incontestato, ma in sè non decisivo – rappresentato dalla opzione del contribuente (primario del reparto di oculistica nell’ospedale cittadino) per un orario di lavoro ridotto presso la struttura ospedaliera e sulla correlata duplice supposizione che il tempo residuo fosse dedicato interamente all’esercizio della professione di medico oculista nel proprio studio privato e che durante tale attività egli effettuasse un numero di visite (e conseguenti prestazioni) superiore a quello indicato e, dunque, ne ricavasse un reddito maggiore di quello dichiarato. Tale fondamento dell’atto impositivo venne ritenuto meramente congetturale nei precedenti gradi e nessuna valutazione è ad esso dedicata nella sentenza impugnata, idonea a confutare tale precedente giudizio, nè le argomentazioni al riguardo svolte dai ricorrenti.

11. E’ infondato il terzo motivo.

Questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha infatti escluso la configurabilità dell’omessa pronuncia quando, nonostante la mancanza di una specifica, espressa argomentazione su una tesi difensiva o un’eccezione, la decisione adottata dal giudice risulti in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte e ne abbia comportato il suo rigetto o assorbimento, ovvero, come nel caso di specie, il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico-giuridica con la quale venga accolta una tesi incompatibile con la domanda (Cass. 15882/2007). Orbene l’accoglimento dell’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate ha necessariamente comportato la reiezione di tutti i motivi di impugnazione dell’atto impositivo, dovendo ritenersi per implicito disattese tutte le censure che, seppure non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e l’iter argomentativo seguito (Cass., Sez. 5, n. 27310 del 23/12/2014; Sez. 3, n. 407 del 12/01/2006, Rv. 587113).

10. L’esame delle restanti censure è infine reso ultroneo dall’accoglimento del secondo motivo, di carattere preliminare e assorbente.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Lazio per nuovo esame sui punti indicati, oltre che per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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