Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15839 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.23/06/2017),  n. 15839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20507-2015 proposto da:

DITTA ARTEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa EUGENIO GALASSI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1427/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 24/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Firenze ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale il 12 novembre 2014 su istanza di alcuni lavoratori dipendenti;

la Corte ha confermato la competenza del Tribunale di Firenze, essendo situata in (OMISSIS) la struttura alberghiera in concreto gestita dalla società e presso la quale i lavoratori istanti avevano prestato la propria opera, mentre la sede legale in Torino, presso cui erano stati invano esperiti numerosi tentativi di pignoramento, era risultata corrispondere a un’abitazione privata, e del resto la stessa reclamante, costituitasi davanti al Tribunale, non aveva sollevato eccezioni di incompetenza; ha escluso che la concessione di un termine a difesa in favore dei creditori istanti, da parte del Tribunale, costituisse ragione di nullità della sentenza; ha confermato, infine, la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto il mancato pagamento – incontestato – dei crediti retributivi dei dipendenti è comportamento che un’impresa solvibile giammai porrebbe in essere pregiudicando la sua stessa efficienza operativa;

la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non hanno resistito le parti intimate.

Diritto

RITENUTO

che:

il primo motivo di ricorso, con il quale si ripropone la questione della competenza territoriale, è infondato nella parte in cui si insiste per la competenza del Tribunale di Torino sull’assunto che la sola dichiarazione che il luogo indicato come sede sociale era in realtà un’abitazione privata, resa all’ufficiale giudiziario dalla persona reperita sul posto, era insufficiente: tale dichiarazione costituisce invece prova sufficiente, in difetto di prova contraria, dell’assenza, in quel luogo, di una sede effettiva o di una qualsiasi struttura della società;

il medesimo motivo, inoltre, è improcedibile nella parte in cui si sostiene sussistere la competenza del Tribunale di Pisa essendo situata in Castelfranco di Sotto l’unica unità operativa funzionante dell’impresa: la ricorrente, infatti, non ha prodotto, con il ricorso, l’atto di reclamo nel quale la questione sarebbe stata posta (la sentenza impugnata, invero, non fa cenno a una deduzione di competenza del Tribunale di Pisa da parte della reclamante) nè i documenti che nello stesso sarebbero stati richiamati;

il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 15 legge fallim. a causa del rinvio concesso ai creditori istanti al fine di esaminare le difese presentate della debitrice, è infondato non essendo previsto dalla legge alcun divieto in tal senso, tanto meno a pena di nullità;

il terzo motivo, con il quale, denunciando violazione dell’art. 5 legge fallim., si contesta la sussistenza dello stato di insolvenza sostenendo che si trattava, in realtà, di una mera illiquidità temporanea, è inammissibile contenendo, di fatto, pure e semplici critiche di merito;

il ricorso va in conclusione rigettato;

in mancanza di attività difensiva delle parti intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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