Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15839 del 08/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 08/06/2021), n.15839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Est. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 567/2014 proposto da:
G.A. ((OMISSIS)) rapp.to e difeso per procura in calce al
ricorso dall’avv. Paolo Pollice, con il quale elettivamente
domicilia presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,
rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,
elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 219/31/13 depositata il 20 maggio 2013 della
Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 3 dicembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
Fatto
RILEVATO
che:
il contribuente con atto del 26 giugno 2019, notificato in data 11 settembre 2019 e depositato in data 14 ottobre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e, tenuto conto della particolarità della vertenza oltre che delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti; il tenore della statuizione adottata esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che consegue soltanto al rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021