Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15839 del 05/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/07/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 05/07/2010), n.15839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUISO FRANCESCO P.,
ALBERTO BELLI, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1541/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE
dell’11.11.08, depositata il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Firenze rigettava la domanda proposta da M.A. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze sulla capitalizzazione di parte della pensione erogata dal Fondo Volo nel 1994, ritenendo che si fosse maturata la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti gia’ riconosciuti ed erogati, giacche’ l’azione giudiziaria era stata proposta nel 2004;
Letto il ricorso della soccombente;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perche’ e’ stato da ultimo affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che “La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”.
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima C.A. di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010