Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15838 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13033-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

FARESIN BUILDING DIVISION SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 5, presso

lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO SANTI giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato SANTI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

inammissibile il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33 comma 3, poichè il richiedente aveva, nel quinquennio, realizzato le sole opere di urbanizzazione, senza completare l’attività edificatoria.

La sentenza della CTR, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglieva le ragioni del contribuente, ritenendo che per “utilizzazione edificatoria” fosse sufficiente la realizzazione delle opere di urbanizzazione (cui consegue il rilascio delle licenze edilizie), secondo la CTR, infatti, “sarebbe irragionevole ritenere che l’utilizzazione edificatoria corrisponda al rustico completato”.

Avverso la predetta pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi (di cui il secondo subordinato all’accoglimento del primo), mentre la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale (corredato di memoria illustrativa), articolato su tre motivi, relativi al mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, anche in assenza di richiesta di parte e sul difetto di motivazione dell’avviso (pp. 25 e ss. del ricorso incidentale).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici d’appello, in riferimento ai benefici fiscali previsti per i trasferimenti di beni immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, avrebbero erroneamente ritenuto che, per l’ottenimento dei benefici fiscali richiesti, sulla base delle norme indicate in rubrica, fosse sufficiente la sola realizzazione delle opere di urbanizzazione, per ritenersi integrata la condizione di utilizzazione edificatoria dell’area, laddove, invece, nel termine di cinque anni, ad avviso dell’ufficio, deve essere realizzato un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè, deve essere eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve esserne stata completata la copertura, secondo quanto previsto dall’art. 2645 bis c.c., comma 6, applicabile anche in materia urbanistica.

Con il secondo motivo di ricorso (subordinato all’accoglimento del primo), l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, in combinato con il medesimo D.P.R. cit. art. 69, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’art. 19 avrebbe una valenza generale, in tutti i casi in cui il verificarsi di un evento (nella specie, la mancata edificazione dell’area nel quinquennio) determini la necessità di una nuova liquidazione dell’imposta di registro che può consistere anche nel recupero delle agevolazioni di cui si è indebitamente usufruito (oltre che per ulteriore liquidazione d’imposta), senza che il disposto normativo di cui in rubrica presenti alcuna obiettiva condizione d’incertezza sulla portata o l’ambito d’applicazione, che possa giustificare la disapplicazione delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, (così come nessun ambito d’incertezza circonda la norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3).

Il motivo primo motivo di ricorso è fondato.

E’ infatti insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “La fruizione del beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, vigente “ratione temporis”, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, postula l’integrale realizzazione, entro il quinquennio dall’acquisto, delle potenzialità edificatorie dell’area, dovendosi escludere la sufficienza della mera esecuzione di opere di urbanizzazione, attesa la necessità di costruire un nuovo edificio ovvero di demolire e ricostruire altro preesistente, poichè la “ratio legis” della disposizione è intesa ad incentivare l’attività edificatoria nei terreni compresi nei piani suddetti. (Cass. n. 3449/2014, 4890/2013, sul concetto di utilizzazione edificatoria, v. Cass. n. 1991/2015). Nella specie, è la stessa parte contribuente che dà atto nel proprio controricorso di aver provveduto nel quinquennio alla (sola) realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano di insediamenti produttivi (P.I.P) DI/2, reputando tale stato di avanzamento dell’edificazione dell’area, sufficiente per conservare le agevolazioni fiscali di cui aveva usufruito in sede di acquisto dell’area; ritiene il Collegio che tale assunto fatto proprio dai giudici d’appello, si ponga in contrasto con il principio d’integrale realizzazione delle opere previste nel piano, di cui al consolidato orientamento di questa Corte sopra indicato, e che è la condizione che nella ratio legis giustifica il riconoscimento dei benefici fiscali in oggetto, altrimenti non ammissibili secondo il principio di equità, d’imposizione e di capacità contributiva.

Va, pertanto, accolto il primo motivo del ricorso principale (con assorbimento del secondo motivo di ricorso) e la sentenza va cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Veneto, in diversa composizione, affinchè, attraverso un nuovo esame degli atti di causa, alla luce dei principi sopra esposti provveda a una nuova valutazione della controversia, anche alla luce dei motivi in questa sede riproposti con ricorso incidentale, implicando gli stessi valutazioni di merito.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo e con assorbimento del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA