Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15838 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34562-2018 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO

25, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CESARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO DI GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI PORTA FURBA

31, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GUZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO MAROBBIO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

– che è proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 24 ottobre 2018, con il quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo fallimentare della (OMISSIS) srl, con riguardo all’ammissione del credito di Euro 30.000,00, vantato a titolo di t.f.r.;

– che il Tribunale, respingendo l’opposizione L. fall. ex art. 98, per quanto ora rileva, ha ritenuto che lo stato di insolvenza risalga alla fine dell’anno 2009, e, quindi, ha reputato fondata: a) sia l’eccezione di compensazione e di inadempimento formulata dalla curatela, ai sensi dell’art. 1460 c.c., in quanto l’opponente ha cagionato danni alla società nell’espletamento dei suoi compiti di amministratrice, provvedendo a rimborsi di finanziamenti per centinaia di migliaia di Euro, in favore dei soci e di sè medesima; b) sia l’eccezione revocatoria, per avere ricevuto un pagamento di Euro 40.000,00 il 7 aprile 2015, non giustificato, non potendosi neppure ipotizzare una inscientia decoctionis, atteso il ruolo svolto dalla stessa nella gestione amministrativa e finanziaria della società;

– che si difende con controricorso l’intimata, depositando anche la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115,116,633 e 647 c.p.c., della L. fall., artt. 93 e 96, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perchè il proprio credito deriva da decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, in altri casi ritenuto sufficiente dal tribunale per l’ammissione al passivo;

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., della L. fall., artt. 93 ss., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perchè, pur avendo ritenuto esistente il credito vantato, il tribunale non lo ha ammesso al passivo;

3) violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., perchè il tribunale ha accolto un’eccezione revocatoria non sollevata, avendo il fallimento solo chiesto il rigetto dell’istanza, eccependo il proprio maggior credito e l’inadempimento dell’istante;

4) violazione o falsa applicazione degli artt. 1241 ss., 1460,2247,2381,2476 e 2697 c.c., degli artt. 115,116 c.p.c., della L. fall., art. 56, in quanto l’istante agiva nella mera veste di lavoratrice subordinata, onde resta irrilevante la posizione di amministratore (fra l’altro con mere deleghe alle operazioni bancarie); il preteso credito risarcitorio è comunque illiquido, onde non compensabile; nè può darsi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nell’ambito del rapporto societario, che ha natura associativa e non di scambio;

5) violazione o falsa applicazione degli artt. 2467,2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto applicabile alla specie la norma sul finanziamento soci, senza tenere conto che l’istante aveva concesso anticipazioni alla società nel 2008, restituite nel 2010, mentre il fallimento è sopraggiunto soltanto nel 2016, nè la curatela ha provato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c., comma 2; quanto al pagamento della somma di Euro 40.000,00 avvenuto in proprio favore il 7 aprile 2015, si tratta di spettanze lavorative e non del rimborso di un finanziamento soci;

– che il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente poichè intimamente connessi, sono manifestamente infondati;

– che, al riguardo, occorre anzitutto rilevare che lo stesso ricorso non deduce con chiarezza l’avvenuta emissione del decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento, mai indicando la data in cui sarebbe stato pronunciato detto decreto di esecutorietà, ma riferendosi, al più, alla mera mancata opposizione ante fallimento (cfr. Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112 e Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; ed ancora Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 24 gennaio 2018,11. 1774; Cass. 3 settembre 2018, n. 21583): non essendo invero il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., sufficiente all’ammissione al passivo fallimentare;

– che, per il resto, i primi due motivi sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi del decreto impugnato, che ha fondato la mancata ammissione, pur considerato il credito vantato, sull’accoglimento delle eccezioni di controparte;

– che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto non è violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, laddove il tribunale ha ritenuto come – prima ancora della responsabilità gestoria da rimborso indebito di finanziamenti dei soci -sia fondata l’eccezione revocatoria, con riguardo al pagamento ingiustificato di Euro 40.000,00, di cui l’istante è stata beneficiaria, e che detta responsabilità è da sola sufficiente a non ammettere il credito vantato, da essa derivando maggiori debiti risarcitori;

– che, invero, il tribunale ha respinto sul punto l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione revocatoria a suo avviso ivi formulata dalla curatela fallimentare;

– che, come questa Corte ha già osservato, ai sensi della L. fall., art. 95, comma 1, il curatore, esaminando le domande di cui all’art. 93, e predisponendo gli elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; nonchè Cass. n. 25728 del 2016; Cass. n. 26504 del 2013; Cass. n. 8246 del 2013; Cass. n. 1533 del 2013; Cass. n. 4959 del 2013);

– che, inoltre, l’eccezione revocatoria, anche ove non concretamente formulata in sede di verifica dello stato passivo, può proporsi nel successivo giudizio di opposizione L. fall. ex art. 98, atteso che il curatore, alla stregua di quanto specificamente sancito dalla L. fall., art. 99, comma 7, può ivi avvalersi delle eccezioni pur non sollevate in sede di verifica (cfr. Cass. n. 25728 del 2016; Cass. n. 8246 del 2013; Cass. n. 7918 del 2012), trattandosi della cd. revocatoria incidentale, la quale esige la semplice contestazione del curatore medesimo, che non è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi della L. fall., art. 98, essendo sufficiente che si limiti a richiedere il rigetto della proposta opposizione allo stato passivo, essendo l’eccezione de qua intesa solo a paralizzare la pretesa creditoria, onde la pronuncia giudiziale non dichiara l’inefficacia nè dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito in ragione della revocabilità del titolo della pretesa del creditore (cfr. Cass. n. 26504 del 2013);

– che emerge come la curatela avesse, nel giudizio di opposizione, affermato che il pagamento sarebbe stato revocabile, onde è indubbio che la stessa curatela avesse sollevato una contestazione circa la revocabilità del medesimo, non essendo certamente necessario, al suddetto fine, l’uso di formule sacramentali;

– che il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti, essendo la decisione fondata su plurime rationes decidendi – nella specie, l’eccezione di inadempimento e l’eccezione revocatoria – onde, disattese le censure proposte verso l’una, essa resta da sola sufficiente a sorreggere la statuizione, con conseguente inammissibilità delle ulteriori doglianze esposte nei confronti delle altre ragioni che sostengono la decisione;

– che, invero, in presenza di una duplice ratio, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108);

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di Euro 3.700 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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