Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15838 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17519-2016 proposto da:
CONCERIA LA VENETA & SACPA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F.
(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANPIETRO CONTARIN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Conceria La Veneta & Sacpa srl in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 67/24/2016, depositata in data 13/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di u avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IRAP ed IVA in relazione all’anno d’imposta 2005, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame della contribuente sia per mancata indicazione corretta degli estremi della sentenza impugnata (essendo stato proposto avverso sentenza della C.T.P. di Venezia “n. 253/04/2014 depositata in data 17/04/2014 e relativa al Gruppo Conciario Valle Aglio spa”, anzichè avverso sentenza della C.T.P. di Venezia “n. 217/01/2014”, riguardante l’accertamento indicato in atto di appello e l’appellante) sia per tardività dello stesso, in quanto proposto con atto spedito il “9/01/2015” avverso sentenza pubblicata “in data 04/04/2014” (con termine di impugnazione scaduto “il 19/11/2014n).
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, n. 1 in relazione alla affermata inammissibilità dell’appello per erronea indicazione degli estremi della sentenza impugnata, potendo la sentenza effettivamente impugnata essere individuata comunque attraverso altre indicazioni presenti nel ricorso.
2. La censura è inammissibile, non essendo stata censurata l’autonoma ratio decidendi rappresentata dalla statuizione sulla inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione dello stesso.
Questa Corte a S.U. (n. 7931/2013) ha chiarito che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio” critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome” ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. 4293/2016; Cass. 14910/2016).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono a soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017