Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15838 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. II, 19/07/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30528/2005 proposto da:
S.F. P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI Massimo
Filippo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRIN
GIOVANNI ANDREA;
– ricorrente –
e contro
MEMORY INFORMATICA SRL, ENFACE SPA in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 747/2005 del TRIBUNALE di PORDENONE,
depositata il 02/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato MARZI Massimo Filippo, difensore del ricorrente che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 marzo 2003 S.F. citò davanti al Giudice di pace di Pordenone la s.r.l. Memory Informatica, dalla quale aveva acquistato un computer portatile il 16 gennaio di quell’anno per 2.502,00 Euro, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo con i relativi interessi e al risarcimento dei danni, poichè l’elaboratore, dopo soli quindici giorni, aveva presentato gravi difetti di funzionamento. La s.r.l. Memory Informatica contestò la fondatezza della domanda e su autorizzazione dell’istruttore chiamò comunque in causa in garanzia la produttrice del bene s.p.a. Enface. Quest’ultima si costituì a sua volta in giudizio, negando la sussistenza di un proprio obbligo di manleva.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza n. 238/2004, il Giudice di pace respinse la domanda dell’attore.
Impugnata da quest’ultimo, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Pordenone, che con sentenza n. 747/2005 ha rigettato il gravame, osservando tra l’altro (per quanto ancora rileva in questa sede): in effetti il computer – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – era risultato difettoso, poichè presentava difficoltà di avvio, con conseguente necessità di sostituzione della scheda madre; si trattava tuttavia di vizi che non davano luogo a una ipotesi di alìud prò alio e avrebbero pertanto dovuto essere denunciati nel termine di legge; di ciò non era stata data prova da S.F., sicchè doveva essere accolta l’eccezione di decadenza formulata dalla s.r.l. Memory Informatica.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. F., in base a tre motivi. La s.r.l. Memory Informatica e la s.p.a. Enface non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso S.F. lamenta che il Tribunale ha accolto un’eccezione di decadenza che in realtà la s.r.l. Memory Informatica non aveva proposto.
La censura è fondata.
Risulta dagli atti di causa – che questa Corte può direttamente prendere in esame, vertendosi in tema di error in procedendo – che nel costituirsi in primo grado la s.r.l. Memory Informatica si era difesa contestando per ragioni di merito la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, senza dedurre alcunchè in ordine alla tardività della denuncia dei vizi in questione; nè l’eccezione è stata sollevata nella comparsa di risposta nel giudizio di appello, nel quale peraltro sarebbe stata preclusa, per il disposto dell’art. 345 c.p.c., a causa della sua novità.
Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso, con i quali S.F. sostiene che l’onere della prova dell’eventuale non tempestività della denuncia gravava sulla s.r.l. Memory Informatica e che comunque si trattava di un adempimento superfluo, avendo la società venditrice accettato la riconsegna del bene, per le necessarie riparazioni.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Udine, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Udine, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011