Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15837 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33674-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIA PAOLINI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

P.V., C.F.G., C.G.,

CA.GE., C.M., C.S., C.N. nella

qualità di eredi di C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA MELORIA 61, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

ZANOTI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO VITALE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso per la cassazione della sentenza del 5 marzo 2018 della Corte d’appello di Lecce, la quale ha respinto l’impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado, la quale aveva condannato la banca alla restituzione della somma di Euro 131.664,65, quale importo indebitamente percepito con riguardo al contratto di conto corrente bancario intercorso fra le parti, cui erano stati applicati un tasso ultralegale, la capitalizzazione trimestrale, c.m.s. e spese non pattuite;

– che si difendono gli intimati con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697,2935 e 2946 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in quanto l’eccezione di prescrizione, proposta dalla banca in primo grado e riproposta in sede di appello, non era affatto generica, avendo la banca, sin dalla comparsa di costituzione innanzi al tribunale, dedotto che il contratto di conto corrente risaliva al 1989 e che l’unica raccomandata di contestazione degli addebiti era del 17 novembre 2006, eccependo, quindi, la maturazione della prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c., decorrente sin dalla costituzione del rapporto; del resto, prima della pronuncia a Sezioni unite n. 24418/10 restava irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie; la banca aveva dedotto l’inerzia del correntista, restando affidata al giudice la valutazione della fondatezza dell’eccezione; in appello, la banca aveva chiarito che, essendo stata la citazione notificata il 25 ottobre 1996, il debito del correntista a tale data era di Euro 144.003,90 e solo da tale momento egli avrebbe potuto far valere il diritto alla ripetizione dell’indebito; nella specie, il rapporto è stato affidato sino al 30 settembre 1993 e la prescrizione, come rilevato dal c.t.u. nella propria relazione, è maturata sino al 17 novembre 1996; secondo l’orientamento della S.C., disatteso dalla corte del merito, una volta eccepita dalla banca la prescrizione decennale dalla data del pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che escluda la decorrenza della detta prescrizione dal pagamento medesimo;

– che la corte d’appello, per quanto ancora rileva, ha ritenuto come l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca sia “nulla”, in quanto non suffragata dalla precisa indicazione delle rimesse di natura solutoria, distinte da quelle di natura ripristinatoria;

– che il motivo è manifestamente fondato, in quanto le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895) che “In tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”;

– che la corte del merito non si è attenuta a tale principio;

– che, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, perchè, sulla base dei documenti in atti e delle c.t.u. espletate, decida la controversia, applicando il principio di cui sopra;

– che ad essa va demandata la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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