Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15837 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16699-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope iegis;

– ricorrente –

contro

S.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ANDREA GIOVANARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/26/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 05/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.A.R. (che resiste con controricorso), avverso ia sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 8/26/2016, depositata in data 5/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per IRPEF ed addizionali regionali e comunali dovute in relazione all’anno d’imposta 2005, a titolo di maggior reddito da partecipazione sociale (per presunzione di distribuzione di utili nell’ambito di società a ristretta base azionaria), a seguito di accertamento a carico della società (OMISSIS) srl, dichiarata fallita, di cui il contribuente era unico socio ed amministratore, – è stata confermata la decisione d primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nei respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno, richiamando per relationem la motivazione già espressa dai giudici della C.T.P., sostenuto che anche gli avvisi di accertamento conseguenti a verifiche fiscali eseguite nella sede dell’Ufficio (cosiddette “verifiche a tavolino”) sulla base delle notizie e della documentazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria seno illegittimi se non preceduti dal contraddittorio endo-procedimentale.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e L. n. 4 del 1929, art. 24 con riguardo al profilo dell’inoperatività della norma, trattandosi di verifica condotta presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e non presso la sede del contribuente.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente principio di diritto (Cass. 24823/2015): “il seguente principio di diritto: “Differentemente dai diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in terna di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuare nei locali o ve si esercita l’attività imprenditoriale o professionale dei contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”,ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1936, art 53 bis ipotesi tutte “caratterizzate dalli autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e cella stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito sulla base di documentazione già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (per effetto della verifica fiscale eseguita a carico della società) e non a seguito di “accesso, ispezione, verifica” presso la sede dei contribuente.

La decisione della C.T.R. non è conforme al suddetto principio di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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