Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15837 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 05/07/2010), n.15837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), G.M.

(c.f. (OMISSIS)), GR.AN. (c.f.

(OMISSIS)), GR.AD. (c.f. (OMISSIS)),

G.C. (c.f. (OMISSIS)), g.a.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 175, presso l’avvocato CASTRO CIRO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PERILLO GERARDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MERCOGLIANO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso

l’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ACONE MODESTINO, NIGRO GAETANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 538/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. ACONE che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19 marzo 2002 il Tribunale di Avellino, pronunciandosi nel giudizio istaurato dai signori G.A., M., An., Ad., C. e a. nei confronti del comune di Mercogliano, accerto’ che l’ente convenuto aveva occupato d’urgenza un terreno di proprieta’ degli attori con ordinanza 14 maggio 1981 per l’installazione di fabbricati leggeri;

che l’occupazione era divenuta illegittima il 14 maggio 1983 e che il suolo aveva subito un’irreversibile trasformazione. Su queste premesse, il tribunale condanno’ l’ente al risarcimento del danno, liquidato in Euro 80.788,00, oltre agli accessori.

Gli attori proposero appello, contestando che il fondo avesse subito un’irreversibile trasformazione, e insistettero per la sua restituzione; in subordine chiesero la rideterminazione del suo valore, che il consulente tecnico aveva stimato in L. 54.000 al mq., e dunque piu’ del valore di L. 16.565 ritenuto dal tribunale.

Con sentenza 12 febbraio 2004, la Corte d’appello di Napoli respinse il gravame. La corte confermo’ il giudizio del tribunale, circa l’irreversibile trasformazione del fondo, ravvisandola non gia’ nell’istallazione su di esso di fabbricati leggeri e rimovibili, ma nella realizzazione delle solette di fondazione in conglomerato cementizio e box in lamiera, e delle infrastrutture necessarie, quali la strada di accesso e penetrazione, le fogne, l’illuminazione, la rete idrica e la rete telefonica. In ordine alla liquidazione del danno, la corte accerto’ che, in base allo strumento urbanistico vigente alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, il fondo occupato era in zona agricola, e la sua perdita doveva essere risarcita tenendo conto del valore di mercato dei terreni agricoli delle medesime caratteristiche. La somma liquidata dal tribunale, sulla base di valutazioni diverse, era certamente superiore a quella alla quale si sarebbe pervenuti sulla base del valore dei terreni qualificati come agricoli.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, i signori G. ricorrono con atto notificato il 14 marzo 2005, con tre mezzi d’impugnazione.

Il Comune di Mercogliano ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione alla fattispecie di causa, di occupazione d’urgenza, dell’istituto dell’art. 938 c.c. (occupazione di porzione del fondo attiguo), in violazione dell’art. 834 c.c. (espropriazione per pubblico interesse) e degli artt. 42 e 97 Cost.. Errata sarebbe la qualificazione della fattispecie in termini di appropriazione acquisitiva, la quale richiede che vi sia stata dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera da eseguire: in mancanza di tale presupposto l’acquisto della proprieta’ da parte della pubblica amministrazione non si verifica.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio costituzionale di legalita’ dell’azione della pubblica amministrazione, e dell’art. 834 c.c., comma 1, per il quale nessuno puo’ essere privato in tutto o in parte dei suoi beni se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro pagamento di una giusta indennita’.

I due motivi devono essere esaminati insieme, vertendo sul medesimo punto, del prospettato carattere usurpativo della occupazione, esaminato sotto profili diversi. Essi sono inammissibili. La legittimita’ dell’occupazione d’urgenza era nelle premesse dell’azione, e la richiesta di restituzione era stata fondata nei gradi di merito sull’assunto che non fosse intervenuta una trasformazione irreversibile, e non gia’ che l’opera fosse stata, compiuta dopo lo spirare dei termini per l’occupazione o per l’espropriazione. La tesi dell’inesistenza di una dichiarazione di pubblica utilita’ e’ invece prospettata per la prima volta nel presente giudizio, e, richiedendo indagini di fatto riservate al giudice di merito, e’ preclusa in cassazione.

Con il terzo motivo si lamenta che la corte territoriale abbia qualificato agricolo il terreno occupato e acquisito dal comune. Si deduce, attraverso un richiamo alla relazione del consulente d’ufficio, che per le sue caratteristiche il fondo in questione aveva natura edificatoria, e la liquidazione doveva essere operata a norma del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis e della L. 23 dicembre 1996, art. 3.

Anche questo motivo e’ inammissibile. Il giudizio della corte territoriale, circa il carattere agricolo del fondo, e’ correttamente motivato con un argomento tratto dallo strumento urbanistico vigente alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima, e questa valutazione non e’ censurata in modo pertinente, ma solo con un’affermazione estremamente generica, e che prescinde dal criterio dell’edificabilita’ legale, sicche’ e’ inidonea a intaccare la legittimita’ dell’accertamento del giudice di merito sul punto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

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