Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15836 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 07/06/2021), n.15836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10340-2020 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1882/2020 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 14/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 14 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da F.F., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale con cui era stata rigettata la sua domanda reiterata di protezione internazionale, giacchè il timore del migrante di subire persecuzioni o danno grave in caso di rimpatrio appariva connesso alle medesime circostanze già esaminate in precedenza.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso F.F. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ragione del mancato specifico scrutinio delle condizioni di vulnerabilità del richiedente asilo, anche sotto il profilo della situazione in cui questi si sarebbe venuto a trovare in caso di rientro in patria.

Il Tribunale – in tesi del ricorrente – ha del tutto trascurato di valutare se potesse essere riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, malgrado la domanda di protezione fosse stata presentata in sede amministrativa prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018.

In questa prospettiva il collegio di merito avrebbe dovuto svolgere un apprezzamento con riferimento al mancato rispetto dei diritti umani e all’instabilità politica, valutando inoltre l’impossibilità di creare in patria una situazione analoga a quella vissuta nel paese ospitante.

4. Il motivo è inammissibile.

E’ senza dubbio vero che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, di modo che tali domande (come quella in esame) devono scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione (Cass., Sez. U., 29459/2019).

Il giudice di merito era dunque chiamato a svolgere la funzione propria del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, che è quella di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge al momento della presentazione della domanda amministrativa, ivi compresa la protezione umanitaria.

Compito, questo, che il giudice di merito ha disatteso, non occupandosi di quest’ultimo profilo e limitandosi a verificare la fondatezza del timore di subire persecuzioni o danno grave in caso di rimpatrio.

Il rilievo in esame, tuttavia, manca di decisività.

Rimane, infatti, ostativo all’accoglimento della critica il rilievo del giudice di merito secondo cui il migrante, pur essendo tenuto ad addurre fatti nuovi o nuove prove a giustificazione della reiterazione della propria domanda (anche rispetto alla protezione umanitaria), nulla aveva addotto o spiegato a tal fine.

Il ricorso non coglie nè critica questa osservazione, adducendo, con l’autosufficienza imposta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, i fatti nuovi e/o le nuove prove che erano stati indicati a suffragio della reiterazione della richiesta di protezione.

La mancanza di novità dell’istanza, acclarata dal giudice di merito e non specificamente impugnata, avrebbe quindi comunque precluso l’accoglimento della domanda anche sotto il profilo della protezione umanitaria.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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