Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15835 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16526 – 2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DE

CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO LONGARONI, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2010 della COMM. TRIB. REG. del Lazio

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al

contenuto del ricorso e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LONGARONI che si riporta al

contenuto del controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 92/22/10 dep. 26.4.2010, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello della contribuente, R.M.T., in relazione ad avviso di accertamento anno 1999, col quale era stato rettificato il reddito ai fini dell’IRPEF sulla base di una plusvalenza da cessione di terreno classificato come verde attrezzato e ritenuto edificabile, di cui la contribuente era proprietaria nella misura del 50%. L’immobile de quo era stato oggetto di compravendita (con atto del 25.11.1998) sottoposta alla condizione sospensiva che la società acquirente ottenesse nel termine fissato (18.4.2001) i necessari provvedimenti amministrativi per l’installazione e il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti. Con successivo atto del 5.11.1999 le parti avevano dato atto dell’avveramento della condizione sospensiva, con conseguente produzione degli effetti dell’originaria cessione.

La CTR ha ritenuto non sussistere il presupposto impositivo di cui all’art. 81, lett. b) TUIR, dato che al momento della cessione il terreno aveva la destinazione di verde attrezzato (categoria B/3) e non era quindi edificabile.

L’Agenzia sostiene che l’utilizzo edificatorio dell’area costituiva il fatto dedotto in condizione e che l’area possedeva fin dall’inizio potenzialità edificatorie compatibili con la sua destinazione.

Per contro la contribuente ribadisce che trattasi di area destinata a verde attrezzato e che l’installazione di un distributore di carburanti non ne ha comportato il mutamento di destinazione e non ha conseguentemente generato una plusvalenza tassabile.

R.M.T. resiste con controricorso, deducendo la inammissibilità del ricorso per tardività oltre che la sua infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Verificata la tempestività del ricorso per cassazione, notificato in data 13 giugno 2011, in relazione a sentenza depositata il 26.4.2010 (essendo l’ultimo giorno utile l’undici giugno, sabato), va esaminato l’unico motivo del ricorso, col quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (art. 67, già 81, TUIR e art. 1360 c.c.), per avere la CTR erroneamente valutato la vocazione del terreno al momento della cessione e non, come avrebbe dovuto, al momento dell’avveramento della condizione, che ha effetto retroattivo e denota la sopravvenuta mutazione della destinazione urbanistica in edificabile.

2. Il motivo non può essere accolto.

2.1. La sentenza impugnata contiene due rationes decidendi: con la prima è stato ritenuto rilevante – al fine della edificabilità, in base agli strumenti urbanistici vigenti – lo stato del terreno al momento della cessione e “ininfluenti le argomentazioni dell’Ufficio volte a sostenerne l’edificabilità, in quanto riguardano il futuro, come è del resto dimostrato indirettamente proprio dalla condizione sospensiva riportata nell’atto”. Con la seconda è stata accertata la mancanza del presupposto impositivo, avendo il terreno destinazione di verde attrezzato (83) “il che non equivale ad area edificabile”.

2.2. L’Agenzia delle entrate ha impugnato solo la prima delle indicate rationes decidendi, chiedendo, a conclusione del motivo del ricorso, che la Corte affermi il principio secondo il quale “in caso di vendita subordinata a condizione sospensiva, gli effetti di questa retroagiscono, ai sensi dell’art. 1360 c.c., al momento della conclusione del contratto”. Tale argomentazione non è idonea a inficiare la sentenza, laddove ha affermato, correttamente, che l’avveramento della condizione non ha inciso sulla natura del terreno, rimasta quella originaria di verde attrezzato, non avendo l’Agenzia delle entrate dimostrato esservi stata una variante dello strumento urbanistico che ne abbia modificato la destinazione.

2.3.In ogni caso l’Agenzia ricorrente non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto mancante il presupposto impositivo, avendo il terreno destinazione di verde attrezzato. Ciò in contrasto col principio consolidato secondo il quale ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Per cui, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non si potrebbe comunque giungere all’annullamento della sentenza (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., da Cass., 3 novembre 2011, n. 22753; cfr. ex multis: Sez. Un., n. 7931 del 29/03/2013; Cass. 28 gennaio 2013, n. 1891; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1610; Cass. n. 2108 del 14/02/2012; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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