Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15835 del 24/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15835 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 30144-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 24/06/2013

- ricorrenti contro
VENTIMIGLIA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PARIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato MIRELLA
NOVELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBISINNI

controricorrente

GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 30/2011 del TRIBUNALE di LAGONEGRO,
depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Albisinni che si
riporta agli scritti.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 30 pubbl. il 15.2.11 il tribunale di Lagonegro rigettò
l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del
giudice di pace di Chiaromonte che l’aveva condannata a risarcire ad
Antonia Ventimiglia il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas
che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una
modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso ritenuto
integrato – ex art. 1339 cod. civ. – il contratto di somministrazìone.
Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella qualità di
procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. nonché Enel Servizio
Ric. 2011 n. 30144 sez. M3 – ud. 08-05-2013
-2-

f4)

Elettrico s.p.a., quale beneficiaria di ramo di azienda di Enel
Distribuzione spa, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
sette motivi; controparte, dal canto suo, ha notificato controricorso,
contestando partitamente questi ultimi in fatto e in diritto.

Motivi della decisione

questione dell’idoneità dell’art. 6, co. 4, della Delib. n. 200 del 1999
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) a svolgere
efficacia integrativa del contratto; e può considerarsi alla stregua del
precedente di cui alla decisione di questa Corte, resa (a seguito
dell’udienza del dì 8 giugno 2011) con sentenza 30 agosto 2011, n.
17786, seguita da numerosissime altre (tra le moltissime, v. ad es., da
ultimo, Cass., ord. 20 marzo 2013, n. 7007) ed alla cui ampia ed
articolata motivazione può bastare qui un richiamo, per quanto non
espressamente ribadito.
2.1. In particolare (v. pure, tra le numerosissime: Cass. 27 luglio 2011,
n. 16401; tra le altre, v.: Cass., ord. 12 dicembre 2011, n. 26610; Cass.
20 dicembre 2011, n. 27818; Cass., ord. 7 febbraio 2012, n. 1734; Cass.
22 novembre 2012, n. 20691; Cass., ord. 25 febbraio 2013, n. 4690):
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, art. 2, comma 12, lett. h), si può concretare anche nella previsione
di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di
scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello stesso art. 2 citato,
possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il
contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione che queste
Ric. 2011 n. 30144 sez. M3 – ud. 08-05-2013
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2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione: esso, infatti, riguarda la

ultime siano meramente dispositive – e, dunque, derogabili dalle stesse
parti – e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad
efficacia diretta non la consenta – la deroga a norme di legge di

dell’utente e consumatore;
– pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione
è infondato: essendo evidente che, se la delibera non ha integrato il
contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non
poteva neppure essere insorto;
– gli argomenti sviluppati dalla controricorrente non sono tali da far
superare l’orientamento consolidato di cui sopra.
2.2. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene doveroso
assicurargli continuità, con la conseguente necessità di accogliere il
ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi — con assorbimento degli altri, anch’essi
complessivamente ed unitariamente considerati — e la sentenza è
cassata.
3. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità dì rinvio,
potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono
Ric. 2011 n. 30144 sez. M3 – ud. 08-05-2013
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contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore

accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall’utente
debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi l’infondatezza della
domanda anche per il profilo ulteriore inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda originaria
può senz’altro essere rigettata, per quanto argomentato sopra al punto

provvedere, possono essere integralmente compensate, poiché è
notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi
opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e
si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di
ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la
domanda della parte controricorrente; compensa le spese dei gradi di
merito; condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore
delle ricorrenti, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 8 maggio 2013.

2.1; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve

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