Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15835 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15131-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona de: Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELL STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 885/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA – SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO, depositata

il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di C.G. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, n. 885/23/2015, depositata il 19/05/2015n. 5935/28/2014, con la quale – in controversia concernente Impugnazione dei silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del C., già dirigente dell’ENEL (sino ai luglio 1997, epoca di “risoluzione del rapporto di lavoro”, pag.2 del ricorso per cassazione), di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versate all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, nei 2000, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvia seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 11666/2013, di pregressa decisione d’appello), parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accosto ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che, in applicazione del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, la “questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrative aziendale erogato dal fondo previdenziale Fondenel/Pia” è stata risolta nel senso che, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, mentre la “sorte capitale” è assoggettata al regime di tassazione separata, sulle somme rivenienti dalla liquidazione del “rendimento, tale intendendosi il “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo capitale accantonato”, deve essere applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6. A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente principale lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 384 c.p.c., avendo i giudici di appello nel limitarsi a ribadire il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nei 2011, senza accertare l’effettivo impiego sul mercato da parte “del Fondo PIA del capitale accantonato”, dato di tale principio un’applicazione solo apparente. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, nonchè dell’art. 394 c.p.c., deducendo, da un lato, che il contribuente non aveva in sede di merito neppure allegato che i contributi confluiti nel Fondo PIA fossero stati investiti nei mercati finanziari, avendo prodotto una perizia di parte che esprimeva un “rendimento meramente teorico”. Infine, con i terzo motivo, la ricorrente lamenta poi un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire l’effettivo impiego sul mercato del capitale affluito nel fondo PIA.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento delle restanti. Questa Corte, con l’ordinanza n. 11666/2013, nel cassare, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti (implicanti violazioni di norme di legge e vizio motivazionale), la sentenza di appello impugnata, ha affermato che il giudice del rinvio doveva accertare “se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata a contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolare “l’imposta dovuta da contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1935, art. 5; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R.”.

Ora, in generale, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) sostituzione di quella cassata, comporta che i limiti e l’oggetto, sono fissati dalla sentenza di annullamento.

Nella specie, la C.T.R. si è limitata a ribadire il principio o, diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2011, laddove le era stato demandato proprio il compito di accertare l’effettiva presenza di un rendimento del capitale accantonato” cui applicare l’aliquota agevolata L. n. 482 del 1995, ex art. 6.

3. Questa Corte, in due recenti pronunce della Sezione Quinta (Cass. 12267/2017; Cass.)10285/2017), ricostruito il quadro fattuale, dal 1986, dell’assicurazione sulla vita, con previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento dei collocamento a riposo, stipulata a favore dei dirigenti Enel, ha precisato, con specifico riferimento ai capitali maturati anteriormente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, che: 1) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine trai l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sui mercato del capitale accantonato; 2) detta gestione viene a mancare se, e nella misura in cui, le somme erogate siano frutto, anzichè d’investimento di contributi, di accantonamento in base al criterio delle riserve matematiche e siano, dunque, realizzate, anzichè con metodo; “contributivo”, con metodo “retributivo”; 3) in particolare, fondo di previdenza integrativa denominato P.I.A. non ha natura assicurativa, essendo destinato a garantire, sin da subito, una prestazione previdenziale complementare pari al 70% della differenza intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, costituenti un mero “criterio matematico funzionale alla quantificazione delle risorse necessarie per garantire la copertura richiesta dalle prestazioni concordate, come tale neutro e privo di significato ai fini della qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle risorse medesime”. 4) spetta indubbiamente a contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento.

4. – Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che a sentenza impugnata – affermando l’assoggettabilità alla ritenuta de: 12,50% di tutti gli importi maturati a favore dei contribuenti entro la data del 31 dicembre 2000 che non fossero riferibili contributi a carico dei dirigenti ovvero dell’Azienda, senza fornire alcuna indicazione (pur a fronte di specifiche contestazioni dell’Agenzia) in merito al fatto che le somme erogate al beneficiario derivassero in concreto; in tutto o in parte, dalla gestione di capitali sui mercati di riferimento – ha violato il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite ed il dictum della decisione di cassazione di rinvio che ad esso si è richiamata.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata e la causa va nuovamente rinviata (non emergendo dagli atti che non vi sia stata, successivamente al 1998, gestione da parte del Fondenel, subentrato al Fondo PIA, e che si controverte effettivamente solo su capitali rivenienti dall’accatonamento in PIA) ai giudice di appello, perchè si dia effettivo corso ai dictum della sentenza di questa Corte n. 11666/2013, consistente nell’affermazione del diritto dei contribuenti ad usufruire dell’imposizione con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 e L. n. 482 del 1985, art. 65 con esclusivo riguardo alle somme costituenti frutto di effettivo impiego sul “mercato finanziario” di capitale accantonato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, va cessata la sentenze impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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