Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15835 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 05/07/2010), n.15835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso l’avvocato ANTONIO

ACETO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALTIERI ANTONIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 22766/2008 proposto da:

C.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso l’avvocato ACETO

ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2109/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. ALTIERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, nammissibilità’ del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Benevento con sentenza del 23 gennaio 2004 condannava l’IACP della Provincia di (OMISSIS) a corrispondere a C. M.L. per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di sua proprieta’ ubicato in localita’ (OMISSIS), (in catasto all’art. (OMISSIS)) onde realizzare alcuni alloggi popolari, la somma di Euro 22.924,46 oltre accessori. In accoglimento dell’impugnazione dell’Istituto,la Corte di appello di Napoli,con sentenza del 21 giugno 2007 ha ridotto (per quanto ancora interessa) l’indennizzo nella misura di L. 33.290.965 (corrispondente ad Euro 17.193,35), pari ai 3/4 dell’intero, corrispondenti alla quota di proprieta’ della C.M.L. sull’immobile, perche’ la restante parte, pur avendo formato oggetto di una promessa di vendita stipulata il (OMISSIS) da costei con gli allora comproprietari del terreno non si era tradotta in un contratto definitivo per la morte di costoro; ed il giudizio intentato dalla C.M.L. contro gli eredi era stato definito con sentenza 324/1992 della Corte di appello che ne aveva respinto la domanda nei confronti di una delle eredi ( F.C.).

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C. B., donatario dell’immobile, nonche’ la C.M.L. affidandolo entrambi a due motivi. L’iACP non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perche’ proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo il C.B. e la C.M.L., deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per averle attribuito in proprieta’ il fondo espropriato soltanto nella misura di 3/4 senza considerare che sulla scrittura del (OMISSIS) si era svolto un giudizio contro gli eredi dei venditori V. e F., nel corso del quale il Tribunale di Benevento con sentenza 399/1987 aveva dichiarato che detta scrittura doveva essere qualificata come vendita definitiva;

che tutti gli eredi F. ad accezione di Ca. con atto del (OMISSIS) avevano riconosciuto che la scrittura del (OMISSIS) costituiva una vendita comunque da essi formalizzata con il nuovo atto; e che la Corte di appello aveva respinto la propria domanda nei confronti di Fu.Ca. sol perche’ costei aveva escluso di avere accettato l’eredita’.

Con il secondo motivo,deducendo violazione dell’art. 136 Cost. e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis si duole che la Corte di appello abbia confermato il criterio riduttivo di calcolo dell’indennizzo introdotto dal comma 7 bis dell’art. 5 bis senza considerare che detta norma e’ stata dichiarata incostituzionale dalla nota decisione della Consulta 349/2007 con la conseguenza che non era piu’ applicabile ed il risarcimento del danno dovuto per l’illegittima espropriazione doveva essere calcolato in misura corrispondente al valore dell’immobile. Identiche censure ha formulato C. B. cui la C.M.L. ha donato il fondo e tutti i diritti derivati con atto notarile del (OMISSIS) (Cass. 11322/2005). Il ricorso e’ infondato.

La sentenza impugnata ha congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto che la ricorrente non avesse acquistato l’intera quota del fondo di cui alla menzionata scrittura del (OMISSIS), ravvisandole:

a) nel contenuto della stessa qualificato mera promessa di vendita e non seguito dall’atto pubblico di trasferimento per la morte dei venditori;

b) nella circostanza che nel giudizio instaurato nei confronti degli eredi,il Tribunale di Benevento con sentenza 339/1987 dichiaro’ cessata la materia del contendere nei confronti della maggior parte di essi che con atto notarile del (OMISSIS) avevano formalizzato il trasferimento della loro quota di proprieta’ del terreno alla C.M.L.;

c) e che invece la Corte di appello su impugnazione di FU. C., con sentenza 324/1992 aveva rigettato la domanda della C.M.L. nei confronti di quest’ultima che non aveva accettato l’eredita’ dei promittenti venditori;

d) nella conseguente impossibilita’ di opporre la scrittura predetta, priva di data certa all’IACP, nonche’ a:, possibili eredi di Fu.Ca., nelle more deceduta, titolari del diritto di rappresentazione, che non avevano partecipato al giudizio e mantenuto la titolarita’ della quota di comproprieta’ dell’immobile che sarebbe spettata alla loro dante causa.

Ora, i ricorrenti non hanno contestato alcuna di dette circostanze,ma hanno sostenuto che, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Benevento sarebbe rimasto accertato che la scrittura (OMISSIS) conteneva in realta’ una vendita vera e propria,percio’ non bisognevole di ulteriori atti di trasferimento:senza tuttavia riportare nel ricorso, ne’ il contenuto di detto atto, ne’ quello della decisione del Tribunale di Benevento che avrebbe compiuto l’accertamento; ne’ tanto meno quello della sentenza di appello che detta decisione ha modificato; e non hanno prospettato infine quali soggetti abbiano preso parte al giudizio suddetto. Per cui la Corte deve confermare la propria giurisprudenza secondo cui il controllo della congruita’ e logicita’ della motivazione, al fine del sindacato di legittimita’ su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso – della risultanza (parte di un documento, di un’affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata erroneamente valutata dal giudice, perche’ solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione – alla quale e’ precluso, salva la denunzia di “error in procedendo”, l’esame diretto dei fatti di causa – di delibare la decisivita’ della risultanza trascurata; con la conseguenza che deve ritenersi inidoneo allo scopo il ricorso con cui la parte si limiti a denunziare l’omessa o erronea valutazione da parte del giudice di merito di una circostanza decisiva, senza trascriverne o il contenuto ovvero rinviando alla prospettazione dello stesso fatta negli atti di causa.

I ricorrenti,poi, non hanno impugnato la sentenza del Tribunale che per l’espropriazione illegittima subita aveva liquidato alla C. M.L. la somma di Euro 22.924,46 oltre accessori; sicche’ se e’ vero che dopo questa pronuncia il criterio riduttivo applicato dal Tribunale per determinare l’indennizzo suddetto e’ stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota decisione 349/2007 della Corte Costituzionale,e’ pur vero che la C.M.L. ha fatto acquiescenza alla liquidazione; sicche’ la relativa questione non puo’ essere riesaminata e risolta a suo favore, essendo stato l’appello proposto dalla sola amministrazione espropriante con richiesta di diminuzione del quantum gia’ liquidato dal giudice a quo. E non potendo la declaratoria di incostituzionalita’ comportare l’introduzione di una eccezione al corollario generale che regola il rapporto tra i due gradi del giudizio di merito, nonche’ quello di legittimita’ in relazione a quello di merito (Cass. 13467/2000;

9526/1999; 465/1999; 3941/1997). Il quale, ponendo nei motivi dell’impugnazione il limite alla cognizione devoluta al giudice di essa, si esprime nel divieto della riforma in peggio pur nell’ambito dello stesso capo.

Ne’ puo’ invocarsi nel caso il principio che tuttavia il giudice di appello seppure non poteva in nessun modo aumentare la liquidazione, altrimenti risultando per l’espropriato piu’ favorevole della decisione che egli non ha ritenuto di impugnare,non poteva del pari piu’ applicare il criterio riduttivo introdotto dal comma 7 bis, perche’ dichiarato incostituzionale e modificato dalla nuova formulazione dell’art. 55 T.U.; per cui doveva escludere in nome del nuovo criterio piu’ vantaggioso per il proprietario, la riduzione della liquidazione risarcitoria richiesta dalla controparte allorche’ questa ne avesse avuto diritto in base al previgente meccanismo riduttivo. In quanto detto principio era invocabile soltanto se l’IACP avesse proposto l’atto di appello per porre in discussione la determinazione dell’indennizzo dovuto all’espropriata, chiedendo la riduzione dell’ammontare ancora dovuto. Ma nel caso nessuna censura e’ stata formulata dall’Istituto nei confronti della relativa liquidazione, essendo stata contestata soltanto la proprieta’ esclusiva del fondo da parte della C.M.L. e quindi la sua legittimazione a conseguire una quota dell’indennizzo superiore ai 3/4. Per cui ogni questione sulla relativa liquidazione si e’ consolidata in primo grado, rendendo inapplicabile anche sotto tale profilo la declaratoria di incostituzionalita’ di cui alla menzionata decisione 349/2007: non invocabile secondo la giurisprudenza di questa Corte allorche’ il rapporto sia ormai esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalita’.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perche’ l’IACP non ha spiegato difese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

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