Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15834 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13/2009 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, Sez. Staccata di Taranto, n. 96/29/2007, depositata il

29/10/2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

aprile 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Paola Zerman;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Augustinis Umberto, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 29/10/2007 la C.T.R. della Puglia, Sez. Staccata di Taranto, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da S.A.V. avverso l’avviso di accertamento dell’Ufficio delle II.DD. di Taranto con il quale era stato rettificato il reddito di capitale dichiarato per il periodo di imposta 1991 a seguito dell’accertamento di un maggior reddito di impresa non dichiarato a carico della società Bollicine S.r.l. di cui il S. è socio al 25%.

2. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, e dell’art. 2729 c.c..

L’intimato non ha svolto difese nella presente sede.

3. Con ordinanza resa fuori udienza in data 13/4/2016 questa Corte, rilevata d’ufficio la sussistenza di questione inerente alla legittimità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto effettuata nei confronti della parte personalmente ma nello studio del procuratore che lo ha difeso in grado d’appello – questione sulla quale non si era sviluppato il dibattito processuale – ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., termine di giorni trenta per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni sulla medesima questione.

Scaduto detto termine, entro il quale non risultano presentate osservazioni, il Collegio, riconvocatosi per l’odierna camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza per i seguenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Devesi preliminarmente rilevare che non sussiste il sospettato vizio della notifica del ricorso per cassazione.

Giova premettere al riguardo che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “l’impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all’art. 327 durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta del notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 330 c.p.c., sia l’ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio” (v. Sez. U, n. 12593 del 20/12/1993, Rv. 484791).

Nei caso di specie la notifica rispetta il requisito dettato dall’art. 330 c.p.c., comma 1, quanto a destinatario e luogo della notifica, posto che la relata così li indica testualmente: ” S.A.V., rappresentato e difeso dal Avv. Montanaro Vito, presso il cui studio in Taranto 74100 – Corso Umberto 150 ha eletto domicilio, e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all’originale dell’atto in plico raccomandato con r.r.” e considerato che il predetto Avv. Vito Montanaro risulta costituito per la parte nel pregresso giudizio di merito. Alla luce di tale relata va poi ovviamente letta anche l’indicazione contenuta nell’avviso di ricevimento della raccomandata postale compilata per la notifica a mezzo posta: il fatto che questa non ripeta la medesima specificazione ma si limiti a indicare il destinatario nei seguenti termini ” S.A.V., (OMISSIS)” non può quindi valere a revocare in dubbio la piena legittimità della notifica.

5. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, e dell’art. 2729 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che la ristretta base sociale della S.r.l. partecipata non costituisse elemento di per sè solo sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio ai soci, salva la prova contraria il cui onere è però posto a carico del contribuente.

Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.

Secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nemmeno la eventuale mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (v. e pluribus Sez. 6^ – 5, Ord. n. 17928 del 18/10/2012, Rv. 623933; Sez. 5^, n. 18640 dell’08/07/2008, Rv. 605332; Cass. n. 16885/03, n. 10951/02, n. 7174/02; cfr. anche Cass. n. 6197 del 16/03/2007, n. 20851 del 26/10 n. 16885 del 2003).

Nel caso di specie la C.T.R., ritenendo insufficiente detta presunzione e postulando la necessità di ulteriori convergenti elementi di prova a carico dell’amministrazione, non si è evidentemente conformata a tale principio, il quale al contrario è chiaro nel senso che a fondare l’accertamento può essere anche da sola sufficiente la detta presunzione, salvo prova contraria a carico del contribuente.

Detto principio però – va rimarcato – muove dalla ovvia premessa che risulti effettivamente accertata, in maniera definitiva, l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati e conseguentemente utiliextrabilancio in favore della società (v. Cass., Sez. 5^, n. 9519 del 22/04/2009, Rv. 607815; Sez. 5^, n. 6780 del 05/05/2003, Rv. 562620).

Non può pertanto dubitarsi che, ove l’accertamento a carico della società sia stato impugnato in separato giudizio, benchè non ricorra, come per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, l’accertamento nei confronti della società costituisca pur sempre un indispensabile antecedente logico – giuridico rispetto a quello nei confronti del socio, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano (v. ex multis Sez. 6^ – 5, Ord. n. 23323 del 31/10/2014, Rv. 633099; Sez. 5^, n. 2214 del 31/01/2011, Rv. 616479), tanto che – si afferma – ove il giudizio relativo all’accertamento nei confronti della società risulti ancora pendente, quello relativo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e ricorrendo tra i due processi, per le ragioni dette, un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico (v. Sez. 6 – 5, Ord. n. 1865 del 08/02/2012, Rv. 621385, che ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, pur riconoscendo effetti decisivi alla sentenza non definitiva di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, non aveva disposto, in attesa della definizione di quel giudizio, la sospensione del processo pendente nei confronti del socio, avente ad oggetto l’accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta; Sez. 5^, n. 2214 del 31/01/2011, Rv. 616479).

Tale verifica è rimasta sullo sfondo nella presente controversia rendendosi pertanto necessaria la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Taranto, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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