Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15834 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14811-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI SANTO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5201/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.B. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5201/25/2015, depositata in data 16/12/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento emessa, per quanto qui interessa, in parte, a titolo definitivo, per effetto di mancata impugnazione di pregresso avviso di accertamento, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenuta l’irregolarità della notifica postale del prodromico accertamento.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che correttamente era stata annullata la cartella impugnata, “per mancanza di notifica del precedente avviso di accertamento”, in quanto “ravviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (c.d. “compiuta giacenza”), è illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell’atto presso l’Ufficio postale” e, nella specie, l’Agenzia delle Entrate non aveva dato prova della “corretta ricezione dell’atto (l’accertamento riporta l’indicazione di deposito in compiuta giacenza senza però che vi sia la prova dell’invio della seconda raccomandata di avviso)”.

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della normativa postale di cui al D.L. n. 261 del 1990, del D.P.R. n. 156 del 1973 e del D.P.R. n. 655 del1982 e degli artt. 32, 35, 37 e 38 del D.M. 9/04/2001, avendo ritenuto la C.T.R. sussistente l’obbligo di inviare al destinatario temporaneamente assente una seconda raccomandata contente l’avviso di deposito, previsto solo dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, laddove nella fattispecie la notifica dell’accertamento era stata effettuata a mezzo di raccomandata ordinaria.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016) che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell’invito ai contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell’accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l’ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l’invio della raccomandata informativa previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).

Il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (“Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni”), prevede, all’art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 (recante l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale. In particolare, l’art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito) prescrive che “La consegna degli invii a firma – comprese le raccomandate – avviene presso l’ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29… Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonchè nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale per il ritiro dell’invio”.

Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’art. 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016).

La sentenza della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice dei rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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