Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15834 del 12/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/06/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/06/2019), n.15834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9260-2018 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO

MANFREDI N. 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA MAZZEO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MATTIELLO ANTONELLA, DANI

FABIO;

– ricorrente –

contro

AUTOESTESENSE SRL, in liquidazione in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GLANTURCO

11, presso lo studio dell’avvocato FAEDDA ALBERTO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GRANZOI ANTONIO, GASPARINI ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione 22-4-2011 N.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara Autoestense SpA per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sostituzione (ad opera della convenuta) del motore del motore dell’auto Subaru Legacy con altro di tipo non conforme a quello esistente, sottacendo detta difformità.

A sostegno della domanda dedusse che, dopo avere acquistato nel novembre 2006 l’auto usata, aveva accettato, a seguito di grave guasto del motore, la proposta nel giugno 2007 di Autoestense di sostituzione dello stesso con altro seminuovo, adeguatamente revisionato e rigenerato, di cui però fu constatata la fusione in data 23-5-2009; in seguito ad ispezione ed a successivo procedimento per ATP, venne poi accertata la difformità del motore sostitutivo (curo 3) rispetto a quanto riportato nel libretto di circolazione (Euro 4), senza che tuttavia fosse individuata la causa del “grippaggio”.

Nel giudizio si costituirono anche Motive Service srl e Autorettifica CIF, terze chiamate in causa dalla convenuta.

Con sentenza 16-1-2013 l’adito Tribunale, in accoglimento della domanda dell’attore, condannò l’Autoestense al pagamento della somma di Euro 10.845,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e della somma di Euro 2.000,00, per il danno morale, e rigettò invece le domande proposte dalla convenuta nei confronti delle terze chiamate.

Con sentenza 338/18 del 5-2-2018 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato l’Autoestense solo al risarcimento del danno morale; in particolare la Corte ha ritenuto incontestabile la circostanza della mancata conformità del motore installato (Euro 3) rispetto alla versione (Euro 4) installata di serie dalla casa madre, ravvisando al riguardo gli estremi del reato di truffa, e quindi la sussistenza del danno morale; ha, invece, ritenuto non accertato il nesso eziologico tra l’intervento riparatorio effettuato dall’Autoestense ed il guasto verificatosi (grippaggio del motore), con conseguente rigetto del richiesto risarcimento per danno patrimoniale.

Avverso detta sentenza N.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Autoestense srl resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

al giudizio di appello risultano avere partecipato anche Motive Service srl e Autorettifica CIF (chiamate in causa in primo grado da Autoestense), alle quali non risulta però notificato il presente ricorso per cassazione; di conseguenza, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., va ordinata alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle stesse entro il termine di 60 gg dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Visto l’art. 331 c.p.c., ordina alla ricorrente di notificare il ricorso a Motive Service srl ed Autorettifica MF entro il termine di gg 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

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