Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15834 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/07/2010), n.15834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 62, presso gli avvocati

PETRILLI PASQUALE e SCALISE SAMUELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALIGIURI MARIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

05/03/2008; n. 56880/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIO CALIGIURI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il. P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 09-07-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte.

Si trattava, nella specie, di due procedimenti amministrativi, con petitum e causa petendi differenti, anche se tra loro connessi. Era necessario pertanto considerare il danno morale occorso per ciascuno dei due procedimenti, a nulla rilevando che il giudice avesse deciso con una unica pronuncia.

Vanno determinati gli interessi, che decorrono dalla domanda (Cass. n. 18105 del 2005). Puo’ decidersi nel merito.

Va determinato il danno morale, tenuto conto della peculiarita’ della fattispecie e della stretta connessione delle due procedure, una iniziata nel giugno 1990 e l’altra nel giugno 1991, e definite con sentenza dell’ottobre 2004. Pare equo determinare complessivamente una somma di Euro 12.000,00 (Euro 6.500,00 per il primo procedimento, Euro 5.500,00 per il secondo) con interessi dalla domanda.

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 12.000,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito che determina in Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge, con la distrazione gia’ disposta; e per il giudizio di legittimita’ in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. M. Caligiuri antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

 

 

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