Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15833 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10834-2009 proposto da:

CALA CORVINO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 53, presso lo studio

dell’avvocato MARIA ROSARIA NERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO APRILE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato IVANA CARSO delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA ETR SPA DI COSENZA, EQUITALIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2008 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato APRILE che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’avvocato CARSO che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La società ricorrente contesta le cartelle di pagamento per Irpef, Irap ed iCI, per gli anni di imposta dal 1998 al 2001.

Ritiene di esserne venuta a conoscenza per sua diretta iniziativa, e di non averne mai ricevuto notifica. Ha impugnato dunque le cartelle eccependo l’inesistenza della notificazione. La Commissione di primo grado, riuniti i ricorsi, ha accolto la domanda, mentre il collegio di appello, su impugnazione di Equitalia e del Comune di Monopoli, ha ritenuto corretta la notificazione degli atti e conseguentemente tardiva la loro contestazione.

Ora la società ricorre per cassazione, nuovamente prospettando che il vizio del procedimento di notificazione ha impedito una tempestiva impugnazione delle cartelle.

Si è costituita Equitalia chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 20 marzo 2008 e che la L. n. 69 del 2009 (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c., prevedente la necessità che ciascun motivo d ricorso per cassazione ai sensi dei numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c., si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 e le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge” purchè ovviamente successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – proprio come nel caso di specie, senza che possa parlarsi di un’applicazione retroattiva dell’art. 366 – bis c.p.c., poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4-7-09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5, della stessa legge di abrogazione (v. tra le altre Cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. Cass. n. 26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo, “in guanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che in tutti i sei motivi del ricorso in esame viene dedotta violazione della legge sostanziale e/o processuale (e solo nel quinto e sesto motivo vizio di motivazione), pertanto tutti tali motivi dovevano concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto che presenti le caratteristiche di idoneità enucleate nel tempo dalla copiosa giurisprudenza (anche a sezioni unite) formatasi in proposito.

Nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 – bis c.p.c., deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (v. tra le altre Cass. n. 19769 del 2008 e n. 7732 del 2014) e “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. cass., ord. n. 20409 del 2008). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”. (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).

Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007).

Si deve poi evidenziare che è del tutto irrilevante la circostanza che l’art. 366 bis c.p.c., alla data di proposizione del ricorso, fosse stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, posto che in proposito questa Corte ha chiarito che alla stregua del disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima L. (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente, purchè dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, come nel caso di specie, tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. n. 7119 del 2010; Cass. n. 26364 del 2009 e Cass. n. 7732 del 2014).

Nel caso di specie, dalla lettura dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente a conclusione dei motivi di ricorso in esame, appare del tutto evidente la non rispondenza di detti quesiti alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte. Detti quesiti infatti si presentano assolutamente inadeguati alla funzione loro propria siccome individuata da questo giudice di legittimità perchè formulati come meri interpelli, peraltro generici, astratti e teorici, perciò inadeguati a svolgere la loro funzione, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice, è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regula iuris da applicare al caso concreto, posto che nella specie le censure si concludono con quesiti assolutamente privi di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e formulati in maniera del tutto inadeguata sia ad esprimere la rilevanza ai fini della decisione della risposta al quesito sia a consentire alla Corte di formulare, sulla base della sola lettura del quesito autonomamente considerato un principio di diritto idoneo a risolvere il caso sub iudice ed a ricevere applicazione in ulteriori casi prospettanti le medesime questioni di diritto (v. oltre quelle già citate, tra molte altre Cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU nn. 7257 del 2007 e 7433 del 2009).

E’ inoltre da aggiungere che in più di un motivo (secondo, terzo e quarto) i quesiti di diritto, oltre a presentare le caratteristiche sopra evidenziate, risultano inammissibilmente prospettati in maniera che la risposta al quesito necessariamente involga e presupponga la soluzione di una quaestio facti che non risulta affatto pacifica in atti (v. in proposito tra le altre SU n. 23860 del 2008).

Invero, i quesiti di diritto si limitano a chiedere se sia vero che la sentenza ha violato il disposto normativo senza però indicare quale avrebbe dovuto essere la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare.

Infine, con riguardo al quinto ed al sesto motivo di ricorso nel quale risulta altresì dedotto vizio di motivazione, giova evidenziare che nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato, con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 – bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (v. tra le altre Cass., n. 16002 del 2007 e la già citata Cass. n. 7732 del 2014). Tanto premesso, giova evidenziare che i suddetti motivi (con i quali si denuncia vizio di motivazione) mancano totalmente della illustrazione riassuntiva richiesta dall’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c., siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

Alla luce i tutto quanto sopra esposto, rilevata l’assoluta inadeguatezza dei quesiti di diritto formulati con riguardo a tutti i motivi di ricorso per violazione di legge nonchè la mancanza della illustrazione riassuntiva richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., in relazione alla denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al quinto ed al sesto motivo, deve in via assolutamente preliminare, pertanto prescindendo da ogni altro pur possibile diverso rilievo, affermarsi l’inammissibilità dei motivi in esame.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 6 mila, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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