Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15833 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27411-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINCENZO DI CATALDO, SALVATORE ZAPPALA’;

– ricorrente –

contro

R.A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIABARBERINI 67, presso lo STUDIO

AVVOCATI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA

ROSSITTO;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo STUDIO

LEGALE LIBERTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato AURELIO

MIRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1662/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

– che la procedura e la R.A. s.p.a. resistono con controricorso;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso contiene tre motivi, con i quali si lamenta: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte del merito respinto il reclamo, nonostante che il credito del creditore istante sia contestato, derivando da lodo arbitrale impugnato, ed avendo essa ritenuto, in via incidentale, detta impugnazione infondata, quando in questa sede non si parla della legittimità o no del lodo, ma della incontestabile contestazione di quel credito; 2) la violazione di legge, per avere la corte del merito ritenuto non essere nullo il lodo; 3) l’omesso esame di fatto decisivo, relativo all’esistenza di un credito della fallita verso il creditore istante, tale da azzerare ogni posizione debitoria della medesima;

– che il ricorso è inammissibile;

– che, invero, esso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni, di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, in quanto la sentenza è stata notificata il 16 luglio 2018 ed il ricorso per cassazione notificato il 14 settembre successivo, mentre la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica (ai sensi della citata legge, successivo art. 3, in relazione all’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941, art. 92) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio, sicchè neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento (e multis, Cass. 15 gennaio 2016, n. 622; per l’appello, Cass. 24 maggio 2010, n. 12625);

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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