Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15833 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2033-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3816/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di V.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3816/24/2014, depositata in data 11/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF ed addizionali regionali dovute in relazione all’anno d’imposta 2003 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate hanno sostenuto che, dovendo applicarsi il principio della scissione, per il notificate e per il destinatario, del momento perfezionativo della notifica solo agli effetti processuali e non anche agli effetti sostanziali, l’Amministrazione finanziaria era, nella specie, decaduta dal potere impositivo, essendo stato notificato l’atto, con ricezione da parte del contribuente in data “8/1/2009”, oltre il termine del 31/12/2008, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 non essendo sufficiente la sola spedizione dell’atto per presumere ce il destinatario l’abbia conosciuto.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, L. n. 890 del 1982, artt. 4, 8 e 14 e art. 149 c.p.c., dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che la notificazione degli atti tributari mediante il servizio postale si intende perfezionata per il notificante nel momento della consegna all’Ufficio postale, operando principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 447/2002 non solo agli atti processuali ma anche a quelli amministrativi, compresi quelli impositivi, con conseguente insussistenza di una decadenza dal potere impositivo, nella fattispecie.

2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Invero, l’Agenzia delle Entrate non ha documentato l’esito positivo della notifica del ricorso per cassazione al contribuente, non costituitosi, essendovi solo in atti una notifica spedita a mezzo posta l’11/01/2016, presso il domiciliatario in appello, ma non andata a buon fine, per irreperibilità dovuta a “trasferimento”.

Nel caso in esame, non avendo l’intimato svolto attività difensiva e non avendo la ricorrente dimostrato di avere, eventualmente, riattivato, entro congruo termine il procedimento notificatorio, il ricorso va dichiarato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato ai fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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