Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15833 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. II, 19/07/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato

GAGLIARDO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNUNZIATA

ANTONIO;

– ricorrente –

contro

LO.AN. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO

ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato BUONO GIANPAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2443/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Buono Giampaolo difensore della resistente che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11404 del 2002 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda con cui L.A. aveva rivendicato la proprietà della zona di terreno della superficie di mq. 42 part. 366, adiacente al fabbricato di sua proprietà sito in (OMISSIS), condannando Lo.An., in proprio e quale erede del convenuto L.G., a rilasciare all’attore tale zonetta di terreno.

Con sentenza dep. il 25 luglio 2005 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta da Lo.An., riformava la decisione gravata, rigettando la domanda proposta dall’attore.

Quest’ultimo, secondo i Giudici di appello, non aveva offerto la probatio diabolica del diritto di proprietà rivendicato a lui incombente, tenuto conto che il convenuto aveva contestato il titolo di acquisto invocato dall’attore sostenendo di essere a sua volta proprietario in virtù dell’atto del 23-1-1932, mentre soltanto in via subordinata aveva eccepito l’usucapione dell’immobile de quo.

Se non poteva darsi rilevanza ai dati catastali che hanno valore meramente indiziario, dalla serie di trasferimenti di cui ai titoli di acquisto dei successivi danti causa dell’attore non era risultato che l’attore avesse acquistato la zona in questione, atteso che nè nell’atto divisione del 1958 – acquisto del proprio dante causa – nè nell’atto del 16-12-1967 con il quale l’attore aveva acquistato il fabbricato di cui è proprietario, era indicato il terreno in questione che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, costituiva parte della più ampia zona di are 1.08 catastalmente individuata alla particella 366: del resto, lo stesso attore con la domanda introduttiva del giudizio aveva invocato le risultanze catastali in difetto dei titoli di acquisto. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.A. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia il travisamento dei titoli di provenienza dell’attore e delle risultanze della c.t.u., non avendo i Giudici di appello esaminato gli atti del 2-12-1924, del 19-4-1934 e del 28 10-1938 nei quali era stata sempre indicata la particella n. 366 di are 1.108, sicchè la stessa – come rilevato dal consulente doveva ritenersi necessariamente compresa anche nei successivi atti, tenuto conto che trattasi di zona priva di autonomia e che fa parte della particella n. 309 del fi. 25 del Comune di (OMISSIS). La proprietà della zona era stata posseduta dai vari danti causa dell’attore, che l’avevano usucapita e dai medesimi trasferita all’attore. D’altra parte il convenuto, il quale aveva sostenuto di essere proprietario della zona in questione, non aveva offerto la relativa prova, mentre l’onere probatorio si attenua nel caso in cui il convenuto in possessoria invochi l’usucapione. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, la sentenza ha proceduto all’esame dei titoli di proprietà dell’attore che aveva agito in rivendicazione e ha escluso che il medesimo avesse offerto la probatio diabolica di cui era onerato, avendo accertato che nè nel titolo di acquisto del dante causa dell’attore (atto divisione del 1958) nè nell’atto del 16-12-1967 con cui l’attore aveva acquisto il fabbricato sito in (OMISSIS), era menzionata l’area di are 1,08 così concludendo che la stessa non era stata oggetto di trasferimento, a nulla rilevando quanto indicato negli atti dei precedenti atti di trasferimento del 2- 12-1924, del 19-4-1934 e del 28-10-1938.

I Giudici hanno in sostanza ritenuto che la mancata indicazione nei menzionati titoli doveva indurre a escludere il trasferimento della proprietà del bene al dante causa dell’attore e poi dal primo al secondo, quindi la presunzione di possesso della relativa particella e la conseguente usucapione.

D’altra parte, la sentenza ha correttamente applicato i principi in materia di rivendicazione e del relativo onere probatorio, dovendo in proposito rilevarsi che nella specie – in cui il convenuto aveva dedotto di essere proprietario del terreno de quo in virtù dell’atto dell’atto del 23-1-1932, così contestando i titoli di acquisto invocati dall’attore – non sussistono i presupposti del principio secondo cui il rigoroso regime probatorio vigente in tema di rivendicazione risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto. In realtà, le doglianze proposte dal ricorrente, pur facendo riferimento a violazioni di legge e a vizi di motivazione, da cui la sentenza è immune, si risolve nella censura dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, che è evidentemente oggetto dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito e che è insindacabile in sede legittimità se non per vizi di motivazione, formulando il ricorrente una interpretazione degli atti difforme da quella accolta in sentenza: al riguardo, va ricordato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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