Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15833 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 07/06/2021), n.15833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14985-2020 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA MUZIO

CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA, con procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipate del 19/01/2021 e 16 marzo 2021 dal Consigliere relatore,

Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

N.A., cittadino della Guinea, propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, di quella umanitaria. Al riguardo, il ricorrente aveva dichiarato alla Commissione: di aver lasciato il paese d’origine a seguito di una rissa con un vicino di casa appartenente al PUP, partito antagonista di quello di sua appartenenza, l’UFR; che nel corso della suddetta rissa, scatenata da motivi politici, il ricorrente aveva spinto il vicino che era caduto, lanciando un sasso e poi colpito dallo stesso ricorrente con una barra di ferro, trasportato in ospedale in gravi condizioni; che per tale vicenda era stato denunciato, poi arrestato e, uscito dal carcere, era partito prima per l’Angola, facendo ingresso in Italia nel 2016; di non poter rientrare nel proprio paese per il timore della mancanza di rispetto della legge, e del potere dei militari.

Con decreto emesso il 2.3.2020, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso, osservando che: l’omessa traduzione del provvedimento impugnato non si era tradotto in violazione del diritto di difesa; le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano attendibili, perchè generiche; non ricorrevano ipotesi di persecuzione; non sussistevano le fattispecie di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), sia per la ritenuta inattendibilità del ricorrente, sia per l’inverosimiglianza di un pericolo concreto, a 12 anni dai fatti, in caso di rimpatrio; dall’esame di report aggiornato non s’evinceva in Guinea una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata emersione di situazioni di vulnerabilità, sia per l’inattendibilità del ricorrente, sia perchè la circostanza che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa a tempo determinato, e partecipato a corsi di studio e di formazione, nonchè di volontariato, non era di per sè indice di radicamento del ricorrente, in mancanza di altre condizioni di vulnerabilità, non allegate.

N.A. ricorre in cassazione con quattro motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 102 Cost., commi 1 e 3, dell’art. 106 Cost., comma 2, dell’art. 111Cost., commi 1 e 2, dell’art. 25Cost., comma 1, dell’art. 47, comma 2, Carta dei dir.f. UE, dell’art. 6 Cedu, dell’art. 174 c.p.c. e della L. n. 46 del 2017, art. 2, in quanto, il got innanzi al quale era avvenuta la discussione, e che si era riservato di decidere, non aveva fatto parte del collegio che ha emesso il decreto.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 14, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo a tal fine il Tribunale tenuto conto del fatto che le istituzioni della Guinea non avessero protetto un minorenne, costretto ad abbandonare il paese d’origine.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, lett. c) e 4, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, ed omessa motivazione in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria, per le vicende occorse in Angola, dove il ricorrente avrebbe trascorso sette anni (prima di arrivare in Italia), restando detenuto in un centro per migranti a scopo estorsivo, in condizioni inumane.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7 e 14, del D.Lgs. n. 25, art. 32, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 6Cedu, per aver il Tribunale escluso la credibilità del ricorrente sulla base di un’inesistente istruttoria, limitandosi a rilevare la genericità delle sue dichiarazioni, senza invece valutare l’affidabilità complessiva delle stesse, e approfondire i punti della narrazione non ritenuti attendibili.

Il primo motivo è infondato in applicazione dell’orientamento espresso di recente dalle SU, con la pronuncia n. 45425/21, secondo la quale, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di Tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11, esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (Cass., SU, n. 5425/2021; n. 4887/2020; n. 7878/2020; n. 3356/19).

Il secondo motivo è inammissibile perchè generico e diretto al riesame dei fatti relativi alla protezione sussidiaria, i cui presupposti sono stati esclusi con motivazione incensurabile in questa sede. Al riguardo, il ricorrente non ha dedotto una situazione personale di pericolo in caso di ritorno nel paese d’origine.

Il terzo motivo è inammissibile, in ordine alla protezione umanitaria, in quanto diretto al riesame dei fatti circa la dedotta integrazione sociale; nè può rilevare l’asserita detenzione in Angola, sia per la ritenuta inattendibilità del ricorrente, sia per la mancata allegazione di dettagliate condizioni di vulnerabilità, connesse alla violazione di diritti fondamentali, maturate durante lo stato di detenzione, peraltro durato pochi mesi.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile sia perchè non attinge la motivazione adottata circa le ragioni dell’esclusione della credibilità del ricorrente, il quale è stato sentito sia dalla Commissione che dal Tribunale, sia perchè diretto al riesame dei fatti.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso, limitandosi a costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, che non si è tenuta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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