Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15833 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/07/2010), n.15833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

28/03/2008; n. 52368/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, A.R. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 24-9-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).

Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). 11 Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (determinando una somma di Euro 1.500,00 per due anni di ritardo e due di ragionevole durata; procedimento di primo grado: gennaio 2001 – gennaio 2005). Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformità alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi, limitatamente agli onorari, nella somma di Euro 500,00.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e liquida le spese del giudizio di merito, limitatamente agli onorari in Euro 500,00 confermando per il resto e dispone distrarsi delle spese a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante terzo, liquidandole in Euro 300,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

 

 

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