Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15832 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/07/2020), n.15832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14146-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE PALLADINO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PISCITELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.P., R.C., P.L., A.A.,

D.V.I., D.L.P., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1516/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 4 aprile 2017 ha, per i capi che ancora rilevano, respinto gli appelli proposti da C.V. e dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. nei giudizi riuniti avverso la decisione del Tribunale di Nola del 5 luglio 2012, con la quale l’amministratore ed i componenti del collegio sindacale della (OMISSIS) s.p.a. sono stati condannati in via solidale al risarcimento del danno per i danni cagionati con le loro condotte;

– che avverso questa sentenza propone ricorso principale C.V., affidato ad unico motivo, ed incidentale il Fallimento, che articola due motivi;

– che il ricorrente ed il controricorrente hanno rinunciato a ricorso

e ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO

Che:

il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);

– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4).

PQM

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

 

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