Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15832 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21894-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI, 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO ANTONIO

SANNA e GIOVANNI PIETRO SANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.G.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 213/05/2014, depositata in data 18/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di rettifica di imposta di registro, in relazione all’anno d’imposta 2004 ed alla cessione di un terreno edificabile, previa rettifica del valore dell’immobile dichiarato nell’atto pubblico di compravendita, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne, del contribuente, hanno sostenuto che l’atto impositivo, o era illegittimo per carenza di motivazione, avendo fatto riferimento alla “sola differenza tra i valori OMI ed il prezzo dichiarato atto” senza alcuna indicazione ed allegazione degli elementi di comparazione utilizzati, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 18 e 57 e art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. ritenuta fondata un’eccezione (difetto di allegazione all’atto impositivo dei documenti ivi richiamati) mai sollevata con ricorso introduttivo del contribuente. La stessa, con il secondo motivo, denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 200, art. 7 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, sussistendo l’obbligo di allegazione all’atto impositivo solo per i documenti richiamati e non conosciuti dal contribuente.

2. Preliminarmente, è fondata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del gravame per tardività, ex art. 327 c.p.c..

Invero, a fronte di una sentenza pubblicata, nell’ambito di un giudizio instaurato anteriormente all’entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 69 del 2009, il 18/06/2014 e non notificata, il termine di impugnazione (di un anno, oltre due periodi di sospensione feriale, uno di 46 gg., che scadeva il 3/08/2015, altro di 30 gg., stante la riduzione dei periodo feriale disposta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, conv. con modifiche dalla L. n. 162 del 2014, che scadeva il 2/09/2015; cfr. Cass. 27338/2016: “Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia del D.L. n. 2014, n. 132, art. 16, comma 1, (conv. con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della L. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso”), il ricorso per cassazione, datato “15/09/2015”, è stato spedito per la notifica a mezzo del servizio postale il 16/09/2015, altre dunque il termine di legge.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifui ore delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso danno della parte soccombente).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrente” delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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