Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15832 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/07/2010), n.15832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.D.A.M. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE DI SAN PIO V 14,

presso l’avvocato GAVA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASCOLO

SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, V.D.A.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 5-03-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Il Ministero non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.875,00 per un ritardo complessivo di circa anni sei e mesi 6, a fronte di un periodo di ragionevole durata, per il primo grado, dichiarato in anni 4, giustificato con la natura della controversia, le necessita’ istruttorie e il comportamento delle parti, in realta’ determinato nei conteggi in tre anni e due mesi; per il secondo grado, in anni due; con durata del procedimento di primo grado di otto anni e 8 mesi, del secondo grado, considerato fino alla data del decreto, di 3 anni e dieci mesi (rispettivamente novembre 1993 – luglio 2002;

maggio 2003 – marzo 2007). Va pertanto rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

 

 

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