Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15831 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 29/03/2016, dep. 29/07/2016), n.15831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19267 – 2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1422/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha chiesto termine per

effettuare la rinotifica del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

omessa notifica.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la decisione della Commissione Regionale di Catanzaro, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado, con l’argomento che l’Agenzia non aveva depositato la copia dell’avviso di spedizione dell’atto di impugnazione, deposito indispensabile per valutare sia la tempestività del gravame che della costituzione in giudizio dell’appellante.

La ricorrente denuncia erronea interpretazione delle norme sul procedimento contenzioso tributario.

Non si è costituito il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, per omissione della notifica.

L’Agenzia ha depositato un avviso di ricevimento del ricorso, spedito a mezzo posta, da cui risulta l’irreperibilità del destinatario.

La relata di notifica attesta infatti che è stato spedito il ricorso al contribuente presso il domicilio eletto, dove però il destinatario è risultato irreperibile. Nessuna altra notificazione è stata successivamente tentata in tempo utile, cosi che il ricorso per cassazione non risulta notificato.

Nè, in mancanza di tempestiva rinnovazione, può ammettersi remissione in termini (peraltro non richiesta). E’ infatti giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente che non abbia ritualmente citato la controparte nel giudizio di cassazione non può essere rimesso in termini se risulti che non si sia attivato con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa del procedimento notificatorio (Sez. un., n. 17352 del 2009).

La mancata costituzione del contribuente impone quindi di dichiarare inammissibile il ricorso per omessa sua notificazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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