Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15831 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 736-2015 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA – P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

VITOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7086/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Ischia propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di D.M.L. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7086/46/2014, depositata in data 14/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per ICI dovuta, in relazione agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del Comune di Ischia, per tardiva costituzione dell’appellante, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 liquidando a carico del soccombente “le spese del doppio grado di giudizio”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli artt. 91 e ss. c.p.c., per avere la C.T.R. condannato esso appellante anche al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, compensate dalla C.T.P. di Napoli, pur in difetto di riforma della suddetta decisione e di proposizione di appello incidentale sul punto.

2. La censura è fondata.

La sentenza di secondo grado non ha infatti modificato la sentenza della C.T.P. di Napoli, essendo stato dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Comune, sicchè a statuizione sul nuovo regolamento delle spese dei primo grado non è ricollegabile ad una rinnovata valutazione del complessivo, diverso esito dei giudizio (Cass. 18533/2009). Ne consegue che, essendo state le spese compensate dal primo giudice senza una specifica doglianza sul punto delta parte vincitrice nel merito, la sola declaratoria di inammissibilità dell’appello del soccombente non autorizzava il giudice del gravame a regolare diversamente le spese del primo grado. La sentenza è dunque viziata da ultrapetizione e va cassata in parte de qua.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla riforma della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla riforma della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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