Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15831 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. II, 07/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27212-2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA LECCE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

S.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Lecce ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti. Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’esser dovuto fuggire dal suo Paese poichè, quale militante del partito d’opposizione al Presidente in carica, ebbe nel 2016 a partecipare a manifestazione politica ad esito della quale molti suoi compagni di partito furono arrestati, torturati ed anche uccisi.

Anche lui fu arrestato ma riuscì ad ottenere la liberazione dietro cauzione, sicchè provvide a fuggire giungendo in due mesi in Italia anche per cercare lavoro. Il Tribunale salentino ebbe a rigettare la domanda del richiedente asilo in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale ponendo in rilievo come non concorreva persecuzione, nè sussisteva attuale pericolo di grave danno in caso di rimpatrio; rilevando come la situazione socio-politica del (OMISSIS) non era connotata da violenza diffusa e nemmeno ricorrenti le condizioni per riconoscere la protezione umanitaria in difetto di condizione di vulnerabilità e di prova d’effettivo inserimento sociale in Italia.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente votato, s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal S. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. e) f) e art. 11 poichè il Collegio salentino non ha esaminato la sua domanda fondata sulla richiesta d’asilo in quanto perseguitato politico, siccome appariva provato dalle sue dichiarazioni e dalla documentazione dimessa.

La censura svolta non appare correlata alla specifica motivazione sul punto esposta dal Tribunale, che infatti, se anche escluse in modo apodittico che il ricorrente fosse un perseguitato politico nell’esaminare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 tuttavia valutando la domanda di godimento della protezione sussidiaria ha puntualmente messo in rilievo come non concorre, allo stato, il pericolo di grave danno in caso di rimpatrio per la semplice ragione che, dal febbraio 2017, il partito, di cui il ricorrente era militante, è al Governo del Paese dopo che il Presidente-dittatore, al potere nel 2016, è stato costretto all’esilio e si sono tenute regolari e democratiche nuove elezioni presidenziali e legislative. Dunque, osservava il Tribunale, se anche la fuga fu determinata dalla persecuzione politica attualmente tale ragione non sussiste più, poichè il partito di – asserita – militanza del S. governa il Paese e sicuramente non perseguita i suoi aderenti.

Quindi il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Tribunale non ebbe a valutare il suo narrato circa la persecuzione subita e la persistente situazione di violazione dei diritti umani esistente in (OMISSIS), come riconosciuto da altri Tribunali.

Il mezzo d’impugnazione dianzi sunteggiato risulta inammissibile poichè la fattispecie di vizio di legittimità disciplinata dalla norma richiamata – art. 360 c.p.c., n. 5 – prevede attualmente l’omesso esame di fatto storico e non più vizio motivazionale.

Dunque la denunzia di vizio derivante da motivazione illogica o contraddittoria non rientra più tra le figure tipiche di vizio di legittimità previste dalla legge. Rimane l’omessa motivazione, vizio denunziabile quale motivo di nullità – art. 360 c.p.c., n. 4 – ma, nella specie, all’evidenza il Collegio salentino ha esaminato e motivato con riguardo alla denunziata persecuzione politica, siccome dianzi puntualmente illustrato.

Con la terza ragione di doglianza in S. deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 poichè il Tribunale non ebbe a valutare il pericolo di subire torture o trattamenti inumani e degradanti in ragione di suo arbitrario arresto stante la condizione di detenzione esistente nelle carceri (OMISSIS), come attestato da rapporto Amnesty del 2018, nonchè ad adeguatamente considerare la difficile situazione socio-politica di detto Paese.

La censura appare inammissibile posto che si compendia nella ritrascrizione del passo del decreto afferente l’esame della richiesta di protezione sussidiaria, nell’evocazione di arresti giurisprudenziali e nell’apodittica conclusione che il Tribunale pugliese non ebbe ad esaminare la sua situazione personale alla luce del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.

Viceversa il Collegio salentino ha puntualmente esaminato la situazione sociopolitica del (OMISSIS) sulla scorta di informazioni desunte da rapporti redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali all’uopo preposte ed espressamente indicati nel decreto, concludendo che in (OMISSIS) non concorre situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Anzi il Tribunale – sempre sulla scorta dei rapporti utilizzati – ha posto in evidenza come sia la situazione socio-politica che quella afferente l’osservanza dei diritti umani sia in continuo miglioramento grazie alla ritrovata stabilità del sistema democratico del Paese e l’impegno del nuovo Governo.

Quanto poi all’altra fattispecie normata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. b) evocata nella censura, il Collegio salentino l’ha puntualmente esaminata e, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ha escluso che ricorra fattispecie disciplinata dalla lett. a) siccome dalla lett. b), ponendo – come dianzi detto – in evidenza come il S. ha riferito di esser stato arrestato esclusivamente in relazione alla sua appartenenza politica e partecipazione a manifestazione contro l’allora Presidente del (OMISSIS), sicchè detta situazione di pericolo è venuta meno con l’ascesa al Governo del partito, in cui militava.

Quindi del tutto irrilevante risulta il cenno alla situazione delle carceri (OMISSIS), siccome l’ancora fragile processo di ripersa democratica, lumeggiati dal ricorrente a sostegno della sua censura.

Con il quarto motivo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in quanto il Collegio salentino non ha proceduto alla richiesta comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia ed in Patria, omettendo di apprezzare i dati fattuali lumeggianti il suo inserimento sociale, quali la frequenza dei corsi di lingua e l’attività lavorativa prestata.

La censura risulta inammissibile posto che rimane sul piano della contestazione astratta senza un effettivo confronto con la puntuale motivazione sul punto resa dal Tribunale.

Difatti il Collegio salentino ha partitamente esaminata la documentazione afferente i lavori – asseritamente – svolti dal ricorrente e rilevato come appaiono espletati per tempo limitato ed, in parte, nemmeno concorre la certezza che esisteva il dedotto rapporto di lavoro.

Quindi il Tribunale ha messo in rilievo come, sulla scorta degli elementi in atti, non concorrono condizioni di vulnerabilità sia oggettive che soggettive – alcuna patologia il ricorrente palesava -, sicchè in difetto di adeguati dati fattuali di valutazione nemmeno era possibile espletare la dedotta comparazione.

All’evidenza l’argomentazione critica di ricorso elude il confronto con detta motivazione, limitandosi a contestazioni apodittiche quindi generiche.

Alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente posto che il controricorso depositato non palesa i requisiti propri di detto atto processuale.

Il ricorrente dovrà versare l’ulteriore contributo unificato, quando dovuto, stante la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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