Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15830 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7693-2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SOC. COOP. PER AZIONI IN FALLIMENTO, in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA già CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona

del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO

MAGNI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

contro

S.A., M.F., MENNORAFA BY M. SRL,

M.G., M.G. SAS, D.L.L., C.M.,

B.G., L.G., S.V., C.E.,

E-MOTION SRL, G.D.S. & FIGLI SRL, I. BROTHERS

SRL, SILVER GOLD SAS DI SC.AN., P.M.,

D.L.G., S.M., ASSICURATORI DEI LLOYD’S,

C.P., C.E., IL GIOELLO ANTICO SAS DI P.G.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1408/2019 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

presente regolamento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 7-2-2019 il tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia d’impresa, pronunciando sulle domande proposte dalla curatela del fallimento di (OMISSIS) s.c.p.a. nei confronti degli ex amministratori della società, ai sensi degli artt. 146 L. Fall., artt. 2393 e 2394 c.c., ha dichiarato la propria incompetenza quanto all’azione sociale di responsabilità, per essere la relativa controversia devoluta alla competenza arbitrale, e ha invece disatteso l’analoga eccezione relativamente all’azione di responsabilità verso i creditori sociali, disponendo richiamarsi la causa sul ruolo per l’istruttoria in ordine a questa.

La sentenza è stata impugnata dal Fallimento con regolamento di competenza.

La Amissima assicurazioni s.p.a. (già Carige assicurazioni s.p.a.), chiamata in causa, ha depositato una memoria difensiva.

I restanti intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Fallimento censura la declinatoria di competenza sostenendo che la clausola compromissoria menzionata dal tribunale, prevista nello statuto sociale di (OMISSIS) s.c.p.a., non sarebbe applicabile all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L. Fall., attesa la natura unitaria inscindibile e autonoma di tale azione. Soggiunge che il tribunale non avrebbe potuto comunque declinare la competenza nei riguardi di tutti i convenuti, poichè l’eccezione, da un lato, era stata sollevata solo dal convenuto Sciacchetano e, dall’altro, era stata da questi implicitamente ma inequivocamente rinunciata mediante l’istanza di differimento dell’udienza di prima comparizione, allo scopo di chiamare in garanzia l’ente assicurativo per il caso di accoglimento della domanda dinanzi al giudice adito.

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato nei limiti della prima censura.

Con orientamento costante questa Corte va ripetendo che, in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 L. Fall. (ex aliis Cass. n. 1930814, Cass. n. 28533-18).

Tale principio trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 c.c., che quella di cui all’art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

L’erroneità della soluzione assunta dal tribunale di Napoli è evidente.

Essa emerge anche dalla contraddittorietà del passaggio motivazionale decisivo, nel quale il tribunale dapprima ha ritenuto opponibile la clausola compromissoria statutaria al fallimento e poi tuttavia affermato che “non vi è dubbio che l’azione del curatore fallimentare ha contenuto unitario ed inscindibile, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale”.

Ipotizzare, come fatto dal tribunale, una separazione delle cause rispetto al fallimento attore à sensi dell’art. 146 L. Fall. – l’una afferente all’esercizio dell’azione sociale, l’altra all’azione dei creditori sociali – significa contraddire proprio l’affermata connotazione unitaria e inscindibile dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore.

In definitiva le azioni di responsabilità ex artt. 2392,2393 e 2394 c.c., confluiscono in un’unica azione (quella di cui all’art. 146 L. Fall.) che realizza, con l’iniziativa processuale del curatore in posizione di terzo, il semplice cumulo dei presupposti e degli scopi delle due azioni ordinarie (v. Cass. n. 17033-08). Invero il curatore fallimentare può agire anche postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, così facendo valere sia l’azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell’imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate quali azioni di massa (v. Cass. Sez. U n. 1641-17).

Va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in relazione all’azione unitaria cumulativa e inscindibile esercitata ai sensi dell’art. 146 L. Fall.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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