Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15830 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 19/07/2011), n.15830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Trofino
Filippo, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrente –
nonchè sul ricorso straordinario proposto da:
C.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato Remo Romano per
procura speciale in calce al ricorso, per legge domiciliato presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli depositata in
data 11 luglio 2008;
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22
marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.L. ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli la liquidazione dei compensi spettantigli quale custode giudiziario, tra il 25 aprile 2002 e il 31 gennaio 2007, di beni personali e del complesso aziendale di E.A., sequestrati nel corso di un procedimento penale.
La Corte d’appello di Napoli, con provvedimento del 14 maggio 2007, ha liquidato in favore del C. la somma di Euro 78.196,22 oltre IVA e Cassa di previdenza, come per legge.
Avverso detto provvedimento E.A. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Il Presidente della 2^ Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata in data 11 luglio 2008, ha accolto parzialmente l’opposizione e ha determinato l’importo dovuto in favore del custode dott. C.L. in Euro 42.227,00, oltre IVA e Cassa di previdenza.
Per la cassazione di detta ordinanza hanno proposto ricorso E. A., con atto non notificato ad alcuno, e ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., C.L., con atto del pari non notificato ad alcuno.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 16339 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.
La trattazione dei ricorsi è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 16339 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.
Il ricorso proposto da E.A. deve quindi essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.
Il ricorso proposto da C.L., ancorchè denominato ricorso straordinario ex art. 111 Cost., deve del pari essere dichiarato inammissibile in quanto è stato proposto nelle forme del rito penale, è stato depositato presso la Cancelleria del giudice a qno, e non è stato notificato ad alcuno.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo i ricorsi stati notificati ad alcuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011