Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15830 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. II, 07/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27260-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE,

44, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ANTUONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABRINA SBIROLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICNOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

S.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Lecce ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.

Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese poichè aveva provocato accidentalmente un incendio, che aveva interessato anche delle costruzioni vicine provocando danni che egli non era in grado di risarcire, sicchè temeva d’essere per ciò imprigionato.

Il Tribunale salentino ebbe a rigettare la domanda del richiedente asilo in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale, ponendo in rilievo come non concorreva persecuzione nè sussisteva il pericolo di grave danno paventato; rilevando come la situazione socio-politica del (OMISSIS) non era connotata da violenza diffusa e come nemmeno erano ricorrenti i presupposti di legge per riconoscere la protezione umanitaria in difetto di condizione di vulnerabilità e di prova d’effettivo inserimento sociale in Italia.

Il S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, benchè ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal S. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -. Con il primo articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 poichè il Collegio salentino non ha esaminato le doglianze difensive circa l’attuale situazione socio-politica del suo Paese d’origine ai fini della chiesta protezione sussidiaria.

Il ricorrente lamenta, ancora, violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 poichè il Tribunale ebbe a rigettare la sua domanda afferente la protezione umanitaria senza esaminare la già citata situazione socio-politica del (OMISSIS) e le dichiarazioni da lui rese alla Commissione amministrativa al fine di ritenere concorrente il grave danno, presupposto della chiesta protezione sussidiaria, limitandosi a recepire l’opinione espressa al riguardo della sua credibilità dalla Commissione citata così, incorrendo nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

L’articolato argomento critico svolto si fonda essenzialmente su contestazioni apodittiche ed invero, in certi passaggi, anche poco comprensibili alla statuizione adottata dal Tribunale in tema di protezione sussidiaria – incidente anche sulla domanda afferente la protezione umanitaria -, che ebbe ad escludere il ricorrere dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento della stessa.

Viceversa il Collegio salentino ha puntualmente esaminato l’attuale situazione socio-politica del (OMISSIS) sulla scorta di informazioni desunte da rapporti, redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali all’uopo preposte ed espressamente indicati nel decreto, concludendo che in (OMISSIS) non concorre situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Inoltre il Tribunale ha posto in evidenza come, ancorchè in tema di diritti civili si palesino ancora delle carenze, tuttavia la situazione del (OMISSIS) sia in continuo miglioramento grazie anche alla stabilità del sistema democratico del Paese.

Quanto poi alle altre ipotesi normate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 il Collegio salentino le ha puntualmente esaminate e, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ricorrente ha escluso che ricorra fattispecie disciplinata dalla lett. a) siccome dalla lett. b), ponendo in evidenza come il S. non è stato in grado di precisare nè l’ammontare dei danni provocati nè se sono state avanzate richieste di risarcimento e nemmeno se sia stato promosso procedimento penale nei suoi riguardi – benchè la sua famiglia viva, a suo dire, indisturbata nella località dell’incendio – così rendendo del tutto evanescente, poichè di natura esclusivamente soggettiva, l’indicato timore posto alla base della sua decisione di espatriare.

Inoltre il Collegio salentino ha esaminato la domanda di protezione umanitaria alla luce del narrato reso e della situazione socio-politica del (OMISSIS), sottolineando come non concorrevano condizioni di vulnerabilità sia oggettiva che soggettiva e come nemmeno il S. aveva introdotto in atti elementi lumeggianti suo inserimento sociale in Italia – accertamento questo non attinto sa specifica contestazione -.

A fronte di detta articolata motivazione il ricorrente si limita a lamentare il mancato esame della situazione socio-politica del (OMISSIS), il mancato esercizio della cooperazione istruttoria e l’omesso apprezzamento delle sue dichiarazioni, questioni palesemente affermate senza un confronto critico con la motivazione esposta nel decreto impugnato, che invece esamina puntualmente dette questioni sulla scorta di apposite informazioni acquisite ex officio.

Con il secondo articolato motivo d’impugnazione il S. deduce violazione di più norme afferenti la disciplina della valutazione della credibilità del racconto reso dal richiedente asilo; la mancata valutazione che il danno grave può esser anche derivare dall’azione violenta di privati quando lo Stato non sia in grado di proteggere i suoi cittadini e la mancata assunzione d’informazioni circa la disciplina legislativa punitiva dell’incendio colposo esistente in (OMISSIS).

La censura che in buona sostanza ripropone il medesimo tema di critica già svolto nel motivo precedente, si compendia nella mera contestazione della decisione assunta dal Tribunale in tema di diniego della protezione sussidiaria senza effettivo confronto con la motivazione al riguardo esposta dal Collegio salentino.

Difatti, come dianzi ricordato, il Tribunale ha, in punto credibilità del racconto reso dal ricorrente d’aver cagionato un incendio colposo, ritenuto che questi non appare aver fatto ogni sforzo – D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 – per circostanziare il suo timore meramente soggettivo di esser arrestato, in quanto non in grado di pagare i danni provocati, poichè – come già ricordato – non ha nè affermato che qualche danneggiato ebbe a richiedere il risarcimento, nè precisato d’esser stato accusato di un qualche reato e nemmeno ha riferito a quanto ammontavano i danni cagionati pur affermando di non essere in grado di risarcirli, ciò nonostante che il fuoco sia divampato nel campo in proprietà della sua famiglia, che a suo dire vive ancora indisturbata in loco.

Detta specifica ragione, effettivamente fondante la statuizione resa dal Tribunale, non appare attinta da alcuna censura specifica, limitandosi il ricorrente ad evocare questioni all’uopo irrilevanti poichè rimaste sul piano meramente astratto senza incidenza sulla sua specifica situazione personale.

Con l’ultimo articolato mezzo d’impugnazione il S. rileva nullità del decreto impugnato determinata dal fatto che non risulta fissata udienza di comparizione delle parti, pur non avendo egli fatta dichiarazione di rinuncia all’utilizzo della videoregistrazione, ed, inoltre, la sua domanda di protezione umanitaria doveva esser esaminata in forza della disciplina normativa previgente alla L. n. 132 del 2018.

La censura appare inammissibile poichè manifestamente l’argomento critico svolto prescinde dal confronto con la motivazione presente nel decreto impugnato.

Difatti puntualmente il Collegio salentino dà atto che le parti furono evocate all’udienza del 23.6.2019, ossia risulta osservato l’unico adempimento prescritto a pena di nullità dalla norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis poichè nella specie pacificamente non era stata effettuata la videoregistrazione del colloquio in sede amministrativa.

Quanto alla nuova normativa in tema di protezione umanitaria risulta palese che il Collegio salentino ebbe ad esaminare la questione alla luce della normativa previgente ed invero nemmeno il ricorrente afferma il contrario nel suo argomento critico.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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