Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15830 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/07/2010), n.15830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso l’avvocato MARCHETTI

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LIPPI ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il

23/10/2007; n. 51999/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, M.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 05-03-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze ; la domanda era stata proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio, e il provvedimento impugnato era stato emesso nei confronti di essa, anteriormente all’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, che ha dichiarato la legittimazione del Ministero delle Finanze. Il Giudice a quo ha erroneamente determinato il danno morale, comunque in misura inferiore rispetto ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 6.000,00, a fronte di una ragionevole durata di otto anni, considerando di ragionevole durata, un triennio; emerge dagli atti che il periodo di irragionevole durata era di 12 anni, essendosi svolto il processo dal giugno 1990 al luglio 2005).

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, va determinato il danno morale in Euro 11.250,00, per dodici anni di ritardo, con riliquidazione delle spese del giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza per il presente giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 11.250,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, nonche’ delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore del difensore antistatario, e del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

 

 

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