Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1583 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.N.E.L. S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 19814/2006 proposto da:

E.N.E.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo

studio dell’avvocato SILVESTRI RENATO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce

alla copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 814/2 005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/05/2005 R.G.N. 33/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato SILVESTRI RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 maggio 2005, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello dell’INPS nei confronti dell’ENEL s.p.a.

avverso la sentenza in data 25 giugno 2003, con la quale il Tribunale della medesima citta’ aveva annullato l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale notificata il 16 maggio 2001, relativa al pagamento di L. 4.800.770.851 per contributi previdenziali e somme aggiuntive di cui al verbale ispettivo relativo al periodo dicembre 1972 – dicembre 1982.

Pur ritenendo fondato il motivo di appello relativo alla ininfluenza della disciplina di cui al D.L. n. 6 del 1993, art. 4 quater convertito nella L. n. 63 del 1993 su di un giudicato precedente tra le medesime parti, che aveva accertato la piena assoggettabilita’ a contribuzione obbligatoria dei rimborsi forfetari erogati dall’ENEL ai c.d. trasferisti (personale addetto ai vari cantieri aperti nel mondo dalla societa’), la Corte territoriale ha respinto l’appello, ritenendo prescritto il credito azionato.

In proposito, i giudici dell’appello hanno sostenuto la propria decisione con l’accertamento che la prescrizione decennale dei contributi era stata interrotta dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 2406 del 1985, iniziando nuovamente a decorrere il 6 marzo 1992 ex art. 2945 c.c., comma 2 per effetto della sentenza di questa Corte che aveva determinato il menzionato passaggio in giudicato della sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo ed accertato l’assoggettabilita’ integrale a contributi dei rimborsi forfetari suddetti.

La prescrizione era stata nuovamente interrotta con lettera di diffida del 13 dicembre 1995, ricevuta il 5 gennaio 1996, quando, per effetto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a) il termine di prescrizione era stato ridotto a cinque anni.

Concludendo, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame il termine di prescrizione, divenuto quinquennale fosse scaduto il 5 gennaio 2001, antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento del 16 maggio 2001.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’INPS, con un unico articolato motivo.

Resiste alle domande la s.p.a. ENEL con rituale controricorso, proponendo altresi’ contestuale ricorso incidentale subordinato.

L’intimata Banca del Monte dei paschi di Siena s.p.a. non ha svolto difese in questo giudizio.

L’Inps non ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.

Infine l’ENEL ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2 – Col ricorso principale, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10 e il vizio di motivazione sul punto.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale, proprio sulla base degli elementi di fatto illustrati nella sentenza, avrebbe dovuto ritenere, alla luce della corretta interpretazione della norma di legge indicata, che la prescrizione, interrotta con la notifica del D.I. avvenuta il 1986, ripresa a decorrere il 6 marzo 1992 e nuovamente interrotta con l’atto di diffida del 13 dicembre 1995, ricevuto il 5 gennaio 1996, fosse rimasta decennale, proprio per effetto della sequenza di atti indicata, in particolare la notifica del decreto ingiuntivo del 1986, quindi in data antecedente al 31 dicembre 1995.

Con la conseguenza che l’atto interruttivo ricevuto il 5 gennaio 1996, proprio perche’ intervenuto quando un atto interruttivo del termine prescrizionale era stato gia’ compiuto, determinerebbe comunque il permanere del precedente termine prescrizionale, non scaduto pertanto nel caso in esame al momento della notifica della cartella esattoriale (cita Cass. 7 gennaio 2004 n. 46).

3 – Col controricorso, la societa’ ENEL obietta anzitutto che la menzione da parte dell’INPS, come atto interruttivo, della notifica del D.I. n. 2406 del 1986., sarebbe avvenuta unicamente in questo giudizio di cassazione, in violazione della regola secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso stretto (Cass. nn. 9589 e 10526 del 1997 e nn. 10137 del 2002 e 11588 del 2003).

Nel merito, la societa’ sostiene comunque la correttezza della interpretazione della norma di L. del 1995 operata dalla Corte territoriale.

Col ricorso incidentale subordinato, l’Enel denuncia infine la violazione e falsa applicazione della L. 17 marzo 1993, n. 63, art. 4 quater e dell’art. 12 preleggi e dell’art. 2909 c.c..

Secondo tale norma di legge “per i periodi anteriori al 1 giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia’ corrisposti sulla diaria e sulla indennita’ di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto inforza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuita’ a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 1, capoverso 2, n. 1) cosi’ come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166”.

Tale ultima disposizione, interpretativa e quindi retroattiva, recita: “La L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, capoverso 2, n. 1 va inteso nel senso che nella diaria o nell’indennita’ di trasferta sono ricomprese anche le indennita’ spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attivita’ lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale anche se corrisposte con carattere di continuita’”, con conseguente assoggettamento contributivo nella medesima misura del 50% stabilito per la indennita’ di trasferta.

Dalla lettera e dalla ratio di tale disposizione la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere che la normativa in parola era applicabile a tutti i rapporti pregressi, ancorche’ coperti da giudicato, con l’unico limite della salvezza dei soli importi contributivi gia’ corrisposti e versati dai datori di lavoro.

4. – Il ricorso principale e’ fondato.

La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, che al comma 9, cosi’ dispone:

“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta’ previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche, a decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e’ ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Il successivo comma 10 stabilisce che:

“I termini di prescrizione di cui al comma 9, si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia’ compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

Sulla base del chiaro tenore letterale delle norme indicate, non e’ stato mai posto in discussione, ma dato normalmente per scontato dalla giurisprudenza di questa Corte il fatto che, in materia di contributi relativi alle gestioni pensionistiche, l’atto interruttivo gia’ compiuto o la procedura iniziata prima dell’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) comporti la permanenza della prescrizione decennale, l’unico problema interpretativo sollecitato dalla nuova disciplina essendo stato quello della idoneita’ a determinare tale permanenza degli atti interruttivi e di inizio delle procedure di recupero intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge e fino al termine 31 dicembre 1995 indicato dal comma 9, lett. b) dell’articolo citato, problema recentemente risolto dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 4 marzo 2008 n. 5784 (cfr., appunto la motivazione di tale sentenza, dove il primo assunto e’ dato per scontato, nonche’ quella di moltissime altre precedenti e successive: nn. 26621/08, 24589/08, 26621/06, 46/2004 etc).

La Corte territoriale ha pertanto errato nell’ignorare le conseguenze dei dati dalla stessa indicati nella sentenza, vale a dire della esistenza di un atto interruttivo della prescrizione dei contributi in parola rappresentato dalla notifica nel 1986 del D.I. n. 2406 del 1985, cui era seguito il giudizio conclusosi definitivamente nel marzo 1992, data dalla quale la prescrizione decennale aveva iniziato nuovamente a decorrere ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2.

Obietta peraltro la societa’ che l’INPS avrebbe menzionato, come atto interruttivo, la notifica del decreto ingiuntivo citato per la prima volta in questa sede di legittimita’, in violazione della regola secondo la quale l’eccezione di interruzione della prescrizione avrebbe natura di eccezione in senso stretto.

L’obiezione non ha fondamento.

Secondo infatti la giurisprudenza prevalente di questa Corte, a partire dalla sentenza delle sezioni unite 27 luglio 2005 n. 15661, l’interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato, nel senso che puo’ essere anche rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, come evidentemente ritenuto dalla Corte d’appello nel caso in esame.

Con la memoria ex art. 378 c.p.c., l’ENEL obietta peraltro che un tale atto interruttivo non risulterebbe essere stato ritualmente depositato in giudizio dall’INPS. La deduzione e’ tardiva.

In ogni caso, dalla sentenza impugnata e’ dato comprendere che la Corte territoriale ha fondato la propria valutazione non direttamente sull’esame del decreto ingiuntivo, ma sui docc. 2, 3 e 4 prodotti dall’INPS, relativi alle sentenza del Pretore di Torino, del Tribunale del relativo distretto e di questa Corte, che, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo menzionato, revocandolo, avevano dichiarato che i contributi sui rimborsi forfettari in parola erano dovuti dall’ENEL nella misura del 100% e non del 50% come sostenuto dalla societa’.

Il ricorso principale va pertanto accolto, avendo l’INPS compiuto gia’ prima dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, con la notifica nel 1986 del decreto ingiuntivo citato, un atto interruttivo della prescrizione decennale dei contributi qui in contestazione, prescrizione che aveva poi iniziato nuovamente a decorrere il 6 marzo 1992, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2 ed era stata nuovamente interrotta il 5 gennaio 1996 con lettera di diffida per cui era tuttora in corso alla data della notifica il 16 maggio 2001 della cartella di pagamento, da cui era originato il presente giudizio.

5 – Il ricorso incidentale subordinato e’ viceversa infondato.

Correttamente la sentenza impugnata ha infatti sull’argomento ricordato la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale lo ius superveniens, ancorche’ formato da norme retroattive, non puo’ ritenersi esteso anche ai rapporti giuridici gia’ definiti con sentenza passata in giudicato, salva l’esplicita estensione da parte del legislatore anche a tali rapporti (cfr., al riguardo, tra le altre, Cass. 1 dicembre 2003 n. 18339, 4 febbraio 2004 n. 2091 e 14 luglio 2004 n. 12986, richiamate in sentenza).

Nel caso delle norme citate (combinato disposto della L. 17 marzo 1993, n. 63, art. 4 quater e della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 1, capoverso 2, n. 1) cosi’ come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166), le quali stabiliscono retroattivamente la sottoposizione al solo 50% dei contributi le indennita’ dei c.d.

trasferisti, nulla specificatamente viene disposto quanto ai rapporti contributivi ormai accertati con efficacia di giudicato, occupandosi semmai il legislatore di aggiungere alle ipotesi di regola escluse altresi’ i casi in cui, anche al di fuori della formazione di un giudicato, i contributi siano stati gia’ versati, cosi’ escludendone la ripetibilita’.

Ne consegue che anche i rapporti contributivi oggetto di un giudicato, non essendo stati specificatamente considerati come inclusi nell’ambito di applicazione della nuova disciplina retroattiva, in quanto interpretativa, restano ad essa insensibili.

La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle censure formulate dall’ENEL s.p.a col ricorso incidentale che va pertanto respinto.

Concludendo, la sentenza della Corte d’appello di Torino va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, in quanto non e’ contestato che la somma iscritta a ruolo dall’INPS e portata dalla cartella di pagamento opposta corrisponda al 50% dei contributi dovuti – il cui versamento e’ stato omesso – e alle relative sanzioni di legge, la causa puo’ essere decisa nel merito, col rigetto dell’opposizione della societa’.

La problematicita’ delle questioni trattate consiglia la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione dell’ENEL s.p.a. alla cartella esattoriale notificatale il 16 maggio 2001 per L. 4.800.770.851; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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