Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1583 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

D.C.R., elettivamente domiciliata in Roma, al viale

Castrense n. 7, presso l’avv. GIOVANNA AMORUSO, unitamente all’avv.

ANDREA RIANNA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del vicepresidente

p.t. R.E., elettivamente domiciliata in Roma, alla via di

Grotta Perfetta n. 130, presso l’avv. MARIA ALESSANDRA IANNICELLI,

unitamente all’avv. MICHELE SARNO del foro di Salerno, dal quale è

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1339/11,

pubblicata il 21 aprile 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;

udito l’avv. Biagio Riccio per delega del difensore della ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2007, il Tribunale di Nola accolse l’opposizione proposta dall'(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2004, revocando la dichiarazione di fallimento della società opponente, pronunciata su ricorso della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a..

2. – Sull’appello proposto dalla Banca Antonveneta S.p.a., già Banca Antoniana Popolare Veneta, il giudizio fu dichiarato interrotto, a seguito di fusione per incorporazione della società appellante, e riassunto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.. in qualità di società incorporante.

2.1. Con sentenza del 21 aprile 2011, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’impugnazione, rigettando l’opposizione alla dichiarazione di fallimento.

Premesso che, in qualità di parte del giudizio di primo grado, condannata al pagamento delle spese processuali, l’appellante doveva ritenersi legittimata all’impugnazione. indipendentemente dall’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ancora pendente, e precisato che, trattandosi della dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, la valutazione dello stato d’insolvenza doveva essere volta ad accertare l’idoneità degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare il soddisfacimento dei debiti sociali, la Corte ha ritenuto che, a tal fine, dovesse tenersi conto di tutte le obbligazioni della società, in quanto ragionevolmente certe, con la conseguenza che il computo non poteva essere limitato ai debiti risultanti dallo stato passivo, ma doveva estendersi a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili, anche se contestati, nella misura in cui ne fosse stata riconosciuta incidentalmente la ragionevole certezza ed entità. Affermato inoltre che lo stato d’insolvenza doveva essere accertato in riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ha osservato che i fatti sopravvenuti avrebbero potuto condurre soltanto alla chiusura del fallimento, e non già alla revoca, reputando pertanto irrilevanti l’avvenuto pagamento di debiti da parte di terzi in data successiva all’apertura del fallimento, la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte del creditore ed il rigetto di una pretesa creditoria ritenuta infondata o l’accoglimento della domanda di accertamento di un credito della società fallita.

Avverso la predetta sentenza l'(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione. articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La Banca MPS ha resistito con controricorso. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 5, osservando che, nel ritenere sufficiente la ragionevole certezza dei crediti, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, la sentenza impugnata non ha considerato che nessuno dei crediti fatti valere da istituti bancari era fondato su un titolo esecutivo. Premesso che lo stesso credito fatto valere dalla Banca istante non risultava da un titolo di formazione giudiziale, ma da un estratto di saldaconto, afferma che l’incertezza della pretesa e la relativa contestazione precludevano la dichiarazione di fallimento, rilevando comunque che la sussistenza dello stato di decozione non avrebbe potuto essere accertata sulla base di elementi presuntivi ricavabili dai bilanci e dalle scritture contabili, o del riconoscimento dei debiti desumibile da proposte transattive, trattandosi di indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Precisato infine che l’inadempimento dei crediti bancari riportati in bilancio non era idoneo ad integrare lo stato d’insolvenza, trattandosi di pretese clic costituivano il frutto dell’applicazione d’interessi anatocistici ed usurari, ribadisce che lo stato di liquidazione in cui versava la società imponeva di tener conto della superiorità degli elementi attivi del patrimonio rispetto a quelli passivi, ed in particolare del suo consistente patrimonio immobiliare.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver riconosciuto la legittimazione processuale dell’appellante, senza verificare l’effettiva titolarità del credito dalla stessa azionato, la cui prova, posta a carico della creditrice istante, non avrebbe potuto essere fornita mediante estratti di saldaconto o mediante il riconoscimento dei debiti risultante dai bilanci, occorrendo invece la produzione di un titolo di formazione giudiziale.

3. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni parzialmente identiche, sono infondati.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente, anche a Sezioni Unite, che la L.Fall., art. 6, nella parte in cui stabilisce che il fallimento è dichiarato, tra l’altro, su istanza di uno o più creditori. non richiede un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale. nè l’esecutività del titolo posto a fondamento dell’istanza, ben potendo la legittimazione dell’istante essere verificata nell’ambito dello stesso procedimento pre – fallimentare, attraverso un accertamento incidentale del credito, che non è destinato a spiegare autorità di giudicato in sede di verificazione del passivo, e non preclude quindi l’esclusione del credito dallo stato passivo (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013. n. 1521; Cass., Sez. 1^, 15 gennaio 2015. n. 576: 22 maggio 2014, n. 11421). A sua volta, la mancata ammissione al passivo del credito fatto valere dal creditore istante. all’esito del procedimento di verificazione o del giudizio di cui alla L.Fall., art. 98, non comporta la revoca della dichiarazione di fallimento. dovendo lo stato d’insolvenza essere valutato con riguardo alla situazione in atto all’epoca della relativa pronuncia, ed incidendo sulla configurabilità dello stesso le sole contestazioni dei crediti che, per la loro ragionevolezza, appaiano idonee a giustificare l’inadempimento (cfr. Cass., Sez. 6^, 14 marzo 2016, n. 5001; Cass., Sez. 1^, 19 marzo 2014, n. 6306). La mancata produzione di titoli di formazione giudiziale non avrebbe pertanto potuto, nella specie, considerarsi sufficiente ad escludere la legittimazione della Banca istante e la stessa sussistenza dello stato d’insolvenza, con riguardo ai crediti fatti valere dalla stessa e dagli altri istituti bancari, la cui contestazione. fondata sull’indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degl’interessi e di tassi usurari, correttamente è stata ritenuta inidonea a giustificare l’inadempimento totale, avuto riguardo alla precisazione, compiuta dalla stessa ricorrente attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, che la dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali non avrebbe comportato l’accertamento dell’insussistenza dei crediti, ma solo una riduzione delle somme dovute.

3.1. L’affermazione dell’incapacità della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni trova d’altronde fondamento nella valutazione non solo delle pretese avanzate dagl’istituti bancari, ma anche di quelle vantate da altri creditori, il cui accertamento sulla base delle risultanze dei bilanci della società trova conforto nel principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la verifica dello stato d’insolvenza dell’imprenditore esige la prova di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all’epoca della predetta dichiarazione, con la conseguenza che il computo si estende anche ai debiti emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui), come si è detto, il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità (cfr. Cass.. Sez. 1. 27 febbraio 2008, n. 5215). Il ricorso ad elementi presuntivi, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza. risulta a sua volta giustificato dalla considerazione, anch’essa conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la descritta situazione d’impotenza non postula necessariamente l’esistenza d’inadempimenti, nè è direttamente deducibile dagli stessi, essendo questi ultimi, se riscontrati. equiparabili ad altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, trattandosi di elementi indiziari, da apprezzarsi caso per caso (cfr. Cass., Sez. 1, 8 agosto 2013, n. 19027:5 dicembre 2011. n. 25961: 28 aprile 2006, n. 9856).

3.2. Quanto poi alla necessità di tener conto, nella valutazione dell’insolvenza, dello stato di liquidazione in cui versava la società ricorrente, la sentenza impugnata non l’ha affatto negata, avendo correttamente osservato che, trattandosi di un soggetto destinato a non operare più sul mercato, la valutazione da compiere doveva essere rivolta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare, all’esito della liquidazione, il soddisfacimento dei creditori sociali, ed avendo conseguentemente affermato la necessità di prendere in considerazione dal lato passivo tutte le obbligazioni della società, in quanto ragionevolmente certe, e dal lato attivo i cespiti patrimoniali, da apprezzarsi non già nel loro valore contabile o di mercato, ma in rapporto alla loro attitudine ad essere adoperati per estinguere i debiti riscontrati. Poichè, infatti, l’obiettivo dell’impresa in liquidazione non è quello di restare sul mercato, ma quello di provvedere all’integrale soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come la società in piena attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass., Sez. 1, 30 maggio 2013, n. 13644; 14 ottobre 2009, n. 21834; Cass., Sez. 6, 13 luglio 2011, n. 15442).

4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all’appello incidentale, con cui era stato fatto valere il mancato esame della domanda di risarcimento dei danni proposta da essa appellata in primo grado, e fondata sul pregiudizio di carattere patrimoniale arrecato dalla ingiustificata chiusura dei conti correnti bancari e dall’illegittima richiesta di pagamento d’interessi anatocistici ed usurari, nonchè sul danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all’impresa e del diritto all’immagine conseguenti alla dichiarazione di fallimento.

4.1. Il motivo è infondato.

Nonostante la mancanza di un’espressa pronuncia, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente in primo grado e riproposta con l’appello incidentale deve considerarsi implicitamente rigettata, risultando il suo accoglimento logicamente incompatibile con quello dell’appello principale, cui ha fatto seguito la conferma della dichiarazione di fallimento: non è pertanto configurabile, al riguardo, un vizio di omessa pronuncia, ai fini del quale non è sufficiente la mancanza di un’esplicita statuizione in ordine ad uno dei capi di domanda formulati dalle parti. ma occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 1, 11 settembre 2015. n. 17956; 20 settembre 2013, n. 21612; Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, ivi compresi Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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